Sentenza n. 605/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del decreto prot. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2023, notificato al ricorrente in data 17 giugno 2025, con cui il Questore della Provincia di Lecce ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata il 22 marzo 2023 dallo straniero ricorrente; nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 26 del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 11, 12 e 13 del d.P.R. 394/1999, nonché degli artt. 3, 10 e 97 Cost., dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, oltre a difetto di istruttoria e motivazione apparente, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Il provvedimento amministrativo aveva ritenuto insussistenti il reddito adeguato, la disponibilità di un’idonea sistemazione abitativa e una condotta lecita, valorizzando l’irreperibilità del ricorrente presso il domicilio dichiarato, l’inidoneità del contratto di locazione prodotto e la pendenza di procedimenti penali e di precedenti di polizia. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, inoltre, la violazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 29 del d.lgs. 286/1998, nonché della direttiva 2003/86/CE e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, lamentando l’omessa valutazione dei suoi legami familiari in Italia. Il ricorrente, giunto in Italia da minorenne per ricongiungimento familiare, aveva rappresentato di essere stato spesso assente dal domicilio per ragioni di studio in Francia e di non avere riportato condanne penali. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva già ravvisato un adeguato fumus in relazione all’assenza di bilanciamento tra le circostanze ostative e i legami familiari.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai fini del riesame. Ha rilevato che il diniego non conteneva alcuna valutazione del nucleo familiare del ricorrente, composto da genitori e fratelli regolarmente residenti in Italia, né della natura e dell’effettività dei relativi legami. L’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 impone all’amministrazione uno specifico onere motivazionale e una ponderazione tra l’interesse pubblico alla sicurezza e il diritto alla vita familiare, tutelato anche dall’art. 8 CEDU. Tale obbligo opera, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, anche quando lo straniero abbia legami familiari in Italia, non soltanto nei casi di ricongiungimento familiare. Il Questore non può quindi applicare automaticamente le cause ostative collegate ai precedenti penali, ma deve valutare la pericolosità concreta e attuale dello straniero e bilanciarla con la situazione familiare. Nel caso concreto, dagli atti non risultavano condanne penali, ma soltanto procedimenti pendenti e precedenti di polizia; tali elementi non potevano essere considerati automaticamente ostativi. Il TAR ha inoltre ritenuto meritevoli di apprezzamento le ragioni di studio addotte per spiegare l’assenza dal domicilio e la questione relativa alla sistemazione abitativa. L’amministrazione dovrà pertanto riesaminare l’istanza considerando la situazione familiare del ricorrente e la sua concreta e attuale pericolosità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Prevede, per il rilascio del titolo di soggiorno, requisiti relativi alla condotta dello straniero e all’assenza di cause ostative; tali automatismi devono essere coordinati con la valutazione dei legami familiari prevista dall’art. 5, comma 5.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto si tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale
Impone all’amministrazione di valutare la situazione familiare e di motivare il bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare; alla luce della sentenza costituzionale n. 202/2013, la valutazione si estende a ogni straniero che abbia legami familiari in Italia.
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiede la disponibilità di un’adeguata sistemazione abitativa per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo; nel caso concreto, le esigenze di studio all’estero sono state ritenute meritevoli di considerazione nel riesame.
art. 8 CEDU
Tutela il diritto alla vita familiare e impone di considerarlo nel bilanciamento con l’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza.
art. 29 d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla tutela dell’unità familiare e alla disciplina del ricongiungimento familiare.
art. 19 d.lgs. 286/1998
Il provvedimento aveva richiamato l’assenza di condizioni di inespellibilità; tale riferimento non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l’avvenuta valutazione dei legami familiari.
artt. 3, 10 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dei principi di uguaglianza, tutela dei diritti fondamentali, buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
sentenza Corte costituzionale 18 luglio 2013, n. 202
Ha esteso l’obbligo di valutazione dei legami familiari anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato, escludendo automatismi fondati sulla sola condanna o sulla mera causa ostativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di diniego o rinnovo del permesso di soggiorno, quando lo straniero abbia legami familiari effettivi in Italia, l’amministrazione deve esaminare e motivare specificamente la situazione familiare, anche se il soggiorno deriva da un titolo diverso dal ricongiungimento familiare.
- La presenza di procedimenti penali pendenti o precedenti di polizia non consente, di per sé, il diniego automatico del permesso di soggiorno in presenza di legami familiari in Italia; l’amministrazione deve valutare la pericolosità concreta e attuale dello straniero.
- Il diniego del permesso di soggiorno richiede un bilanciamento motivato tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza e il diritto dello straniero alla vita familiare, tutelato dall’art. 8 CEDU e dai principi costituzionali.
- L’omessa considerazione dei legami familiari effettivi e della durata della permanenza in Italia determina l’illegittimità del diniego adottato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e impone il riesame dell’istanza.
- Nel riesame della domanda di rinnovo, l’amministrazione deve considerare anche le spiegazioni offerte dallo straniero circa l’assenza dal domicilio, comprese eventuali esigenze di studio all’estero, ai fini della valutazione della sistemazione abitativa e della complessiva situazione personale.
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