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Ordinanza

Ordinanza n. 459/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n.54/2024 del 17.06.2024, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara dal 24.06.2024 sino al 9.07.2024, avente ad oggetto "regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del comune di carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle cave di carrara nel sistema produttivo della filiera locale"; - dell’allegato alla delibera n.54/2024 recante il “Regolamento”; - nonché di ogni ulteriore atto, antecedente, contestuale e successivo, presupposto e comunque connesso, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n. 54/2024 e allegato regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi e sulla verifica dell’impegno di lavorazione nella filiera locale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il regolamento comunale adottato in attuazione dell’art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale Toscana n. 35/2015, volto a disciplinare la tracciabilità dei materiali da taglio e la verifica dell’obbligo di lavorazione di almeno il 50 per cento dei materiali estratti nel sistema produttivo della filiera locale. Sono contestati, in particolare, il sistema articolato nelle fasi di tracciabilità cava-pesa e pesa-opificio, nonché la disciplina relativa alla tracciabilità dei prodotti sostitutivi dei materiali da taglio. Il testo dell’ordinanza non specifica le singole censure di legittimità dedotte dalla ricorrente. Il TAR rileva tuttavia che la disciplina regolamentare è servente rispetto all’obbligo legislativo regionale di lavorazione nella filiera locale e che tale obbligo è oggetto di un pendente giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana.

La decisione

Il TAR ha sospeso il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., senza decidere nel merito le censure proposte contro la deliberazione comunale e il regolamento. Il Collegio ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e il giudizio costituzionale pendente, poiché l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali sull’obbligo di lavorazione del 50 per cento nella filiera locale, anche se non riferita specificamente all’art. 38 della legge regionale n. 35/2015, potrebbe travolgere o rendere privo di oggetto il regolamento comunale, che attua e concreta tale obbligo. Alle parti è stato dato avviso della possibile sospensione. Non è stata adottata alcuna statuizione di annullamento, rigetto o regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lettera b), L.R. Toscana n. 35/2015

    Costituisce la base regionale del regolamento comunale impugnato, relativo ai criteri e alle modalità di verifica dell’impegno di lavorazione dei materiali da taglio nella filiera locale.

  • art. 38, commi 5 e 6, L.R. Toscana n. 35/2015

    Prevede l’obbligo di lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, rispetto al quale il regolamento comunale disciplina tracciabilità e verifica.

  • L.R. Toscana n. 52/2025

    Ha modificato la disciplina regionale dell’obbligo di lavorazione nella filiera locale; alcune disposizioni sono oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ritenuto pregiudiziale.

  • art. 295 c.p.c.

    È applicato dal TAR quale base per la sospensione necessaria del processo in ragione della pregiudizialità del giudizio costituzionale pendente.

Massime di principio

  • È giustificata la sospensione necessaria del giudizio amministrativo quando pende un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disciplina legislativa posta a fondamento sostanziale dell’atto amministrativo impugnato e l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale può incidere sull’esistenza, sull’oggetto o sulla perdurante utilità della disciplina amministrativa attuativa.
  • Un regolamento comunale che stabilisce criteri e modalità di verifica di un obbligo imposto direttamente dalla legge regionale ha natura servente rispetto alla previsione legislativa presupposta; la caducazione o il venir meno di quest’ultima può rendere il regolamento privo di oggetto o comunque imporne una rivalutazione nel giudizio di impugnazione.
  • La sospensione ex art. 295 c.p.c. può essere disposta anche quando la questione di legittimità costituzionale non investa espressamente la specifica disposizione regionale utilizzata come base immediata dell’atto impugnato, purché sussista una concreta possibile incidenza della futura pronuncia sul complessivo obbligo legislativo attuato dall’atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoDecisione e riti specialiInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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