Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3600/2026 - Milano, Sezione 1

PER l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 202/2025, depositata e resa pubblica il 15 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 181/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 13 gennaio 2026 (corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00 quale contributo per la formazione del docente);

Giustizia amministrativa202600226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 202/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 luglio 2025. La sentenza aveva accertato, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, il diritto della docente a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel ricorso, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale. È stata invece respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha valorizzato sia l'avvenuta nomina del commissario, sia le ulteriori ragioni ostative richiamate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014: la complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso e la natura non essenziale, ma incentivante e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare, ove necessario, misure sostitutive; il comma 4, lett. e), disciplina la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte nei confronti dell'Amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella complessità e serialità dell'adempimento e nella nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni erano state disapplicate dal giudice del lavoro nel riconoscere alla docente il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato impone a un'Amministrazione statale l'adozione di atti necessari al riconoscimento di un beneficio, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione dell'azione di ottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce una ragione idonea, insieme alle ulteriori circostanze concrete, per non applicare l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione può essere esclusa quando l'adempimento richieda un procedimento complesso, articolato in più fasi e soggetti, sia condizionato da strutture centralizzate e da vincoli organizzativi o di bilancio, e il ritardo sia collegato a un contenzioso seriale di eccezionale entità.
  • Nell'esecuzione di un giudicato relativo a somme o benefici dovuti da un'Amministrazione statale, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi ordinariamente disponibili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.