Cassazione Penale, Sentenza n. 40427/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Bari che confermava la condanna per rapina aggravata e rideterminava la pena. Colucci censurava la violazione degli artt. 20-bis c.p. e 58 legge n. 689/1981 e, soprattutto, l'assenza di motivazione circa la scelta della pena sostitutiva (detenzione domiciliare) nonostante avesse richiesto il lavoro di pubblica utilità e avesse prodotto una dichiarazione di disponibilità di una associazione. Sosteneva altresì che la Corte non aveva valutato il lungo intervallo temporale (17 anni) senza reati successivi. Pepe deduceva omessa motivazione sulla entità della pena così come rideterminata in appello, ritenendola eccessiva e priva dell'indicazione dei criteri di quantificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (1) la Corte di appello aveva applicato una pena sostitutiva (detenzione domiciliare) in contrasto con il divieto previsto dall'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689/1981, configurando una pena 'illegale'. Tuttavia, trattandosi di errore in senso favorevole per l'imputato e in mancanza di motivato gravame da parte del pubblico ministero, tale illegittimità non è stata completamente sanata d'ufficio. (2) Il ricorso di Colucci è fondato: la Corte di appello non ha adeguatamente motivato la scelta della tipologia di pena sostitutiva e non ha esplicitato le ragioni ostative rispetto al lavoro di pubblica utilità; pertanto la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Bari per colmare il difetto motivazionale attenendosi ai criteri di legge. (3) Il ricorso di Pepe è dichiarato inammissibile per assoluta genericità; conseguentemente Pepe è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
"1. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, puo' applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano piu' idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non puo' essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. 2. Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella piu' idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della liberta' personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. 3. Quando applica la semiliberta' o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilita' o la pena pecuniaria."
La norma impone un obbligo motivazionale rafforzato: il giudice deve indicare non solo i criteri generali (art. 133 c.p.) ma anche le ragioni specifiche che giustificano la scelta della singola pena sostitutiva e, se sceglie semilibertà o detenzione domiciliare, deve spiegare perché esclude il lavoro di pubblica utilità; la mancata motivazione consente il ricorso per vizio di motivazione.
art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689
Contiene divieti di sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive per talune fattispecie; la Corte ha ritenuto esistente un contrasto tra la pena applicata e il divieto normativo (pena 'illegale'), ma ha evidenziato i limiti della Cassazione nell'intervenire quando l'errore è favorevole all'imputato e non censurato dal pubblico ministero.
art. 133 c.p.
Indica i criteri per la determinazione della pena (personalità del condannato, modalità del fatto, finalità rieducative, ecc.); la scelta della pena sostitutiva deve essere motivata alla luce di tali criteri.
art. 628, comma 3, n. 1 c.p.
Definisce l'aggravante applicata (rapina aggravata dall'aver commesso il fatto in piu' persone riunite), configurando la fattispecie per la quale sono stati condannati gli imputati.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dai ricorrenti: violazione di legge e vizio di motivazione (omessa o insufficiente).
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilita' del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende, misura applicata a carico di Pepe.
artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, c.p.p.
Norme procedurali relative al rito scritto in cassazione e alla trattazione orale: qui è stato celebrato il procedimento in contraddittorio scritto per mancanza di richiesta di trattazione orale.
Massime di principio
- La scelta di una pena sostitutiva (in particolare la detenzione domiciliare o la semilibertà) richiede motivazione specifica e congrua: il giudice deve spiegare perché esclude pene meno afflittive (es. lavoro di pubblica utilità) e come sono stati valutati i criteri dell'art. 133 c.p.
- La mancata motivazione sulla tipologia di pena sostitutiva è vizio rilevabile in cassazione e può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio.
- Se il giudice applica una pena in contrasto con il divieto normativo (pena 'illegale') ma in senso più favorevole all'imputato, la Corte di Cassazione ha limiti nell'intervenire d'ufficio se il pubblico ministero non propone specifico motivo di gravame; ciò non esclude tuttavia possibili rilievi se il ricorrente evidenzia vizi motivazionali rilevanti.
- I ricorsi per cassazione devono essere formulati con specificità e argomentazione; motivi vaghi o generici (soprattutto sull'entità della pena quando questa è prossima al minimo edittale) sono spesso dichiarati inammissibili.
- Quando la pena è prossima al minimo edittale, una formulazione motivazionale sintetica (es. 'pena congrua') può essere sufficiente; una motivazione dettagliata sulla quantità della pena è necessaria solo quando la pena è assai superiore alla misura media edittale.
- In caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, la Corte terza rimanda il giudizio a diversa sezione per garantire un riesame motivato e imparziale della scelta della pena sostitutiva.
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