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Sentenza

Sentenza n. 11481/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento della Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Vicovaro n. 158 del 5/11/2025, R.G. 373, avente ad oggetto “l’affidamento diretto per smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica area fieristica di Vicovaro ai sensi d.lgs n. 36.2023" CIG B8956A5676.

Giustizia amministrativa202601216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione del Comune di Vicovaro recante l'affidamento diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica dell'area fieristica

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Vicovaro relativa all'affidamento diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 36/2023. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato alle controparti e depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla società e dal difensore. Il Comune e le società controinteressate, ritualmente intimate, non si sono costituite e non hanno proposto opposizione alla rinuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia espressa al ricorso. Ha ritenuto rituale e tempestiva la rinuncia, in quanto sottoscritta dalla parte e dall'avvocato, notificata alle controparti e depositata presso la Segreteria. In assenza di opposizione delle controparti, non costituite, la rinuncia ha prodotto l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 89, comma 5, c.p.a. Non è stata adottata alcuna decisione sulla legittimità dell'affidamento impugnato. Nulla è stato disposto sulle spese processuali, in ragione della mancata costituzione del Comune e delle società controinteressate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio, da dichiarare con sentenza.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è efficace quando è espressa mediante atto rituale, sottoscritto dalla parte e dal difensore, notificato alle controparti e depositato; in assenza di opposizione, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 89, comma 5, c.p.a.

    La rinuncia produce i suoi effetti processuali secondo le formalità e le condizioni previste per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando l'atto è sottoscritto dalla parte e dal difensore, notificato alle controparti e depositato presso la segreteria del giudice.
  • In assenza di opposizione delle controparti alla rinuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
  • La mancata costituzione delle controparti giustifica, in presenza della rinuncia al ricorso, la pronuncia di nulla sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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