Sentenza n. 11481/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento della Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Vicovaro n. 158 del 5/11/2025, R.G. 373, avente ad oggetto “l’affidamento diretto per smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica area fieristica di Vicovaro ai sensi d.lgs n. 36.2023" CIG B8956A5676.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del Comune di Vicovaro recante l'affidamento diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti provenienti dalla bonifica dell'area fieristica
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Vicovaro relativa all'affidamento diretto del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 36/2023. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato alle controparti e depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla società e dal difensore. Il Comune e le società controinteressate, ritualmente intimate, non si sono costituite e non hanno proposto opposizione alla rinuncia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia espressa al ricorso. Ha ritenuto rituale e tempestiva la rinuncia, in quanto sottoscritta dalla parte e dall'avvocato, notificata alle controparti e depositata presso la Segreteria. In assenza di opposizione delle controparti, non costituite, la rinuncia ha prodotto l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 89, comma 5, c.p.a. Non è stata adottata alcuna decisione sulla legittimità dell'affidamento impugnato. Nulla è stato disposto sulle spese processuali, in ragione della mancata costituzione del Comune e delle società controinteressate.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso costituisce causa di estinzione del giudizio, da dichiarare con sentenza.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso è efficace quando è espressa mediante atto rituale, sottoscritto dalla parte e dal difensore, notificato alle controparti e depositato; in assenza di opposizione, determina l'estinzione del giudizio.
art. 89, comma 5, c.p.a.
La rinuncia produce i suoi effetti processuali secondo le formalità e le condizioni previste per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia espressa al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando l'atto è sottoscritto dalla parte e dal difensore, notificato alle controparti e depositato presso la segreteria del giudice.
- In assenza di opposizione delle controparti alla rinuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare estinto il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
- La mancata costituzione delle controparti giustifica, in presenza della rinuncia al ricorso, la pronuncia di nulla sulle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →