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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33295/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni inesistenti, con conseguente recupero dell'IVA indebitamente detratta, oltre sanzioni e interessi. Dopo l'accoglimento in primo grado e in appello, l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme sui termini di accertamento e sul loro raddoppio; la Corte di cassazione aveva accolto tale ricorso con ordinanza di rinvio. Successivamente, poiché il giudizio di rinvio non era stato riassunto, il contribuente ha proposto un nuovo ricorso per cassazione contro l'ordinanza, lamentando la violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione della data dell'adunanza camerale e, quindi, l'impossibilità di depositare memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il mezzo utilizzato, cioè un ricorso per cassazione contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione, non è tra i rimedi esperibili contro una decisione di legittimità, essendo previsti solo la revocazione e l'opposizione di terzo nei limiti di legge. Ha inoltre escluso la possibilità di riqualificare la censura come ricorso per revocazione, mancando la deduzione di un motivo astrattamente riconducibile ai casi di cui all'art. 395 c.p.c., e ha negato che potesse configurarsi un'actio nullitatis proponibile direttamente in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 381-bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata comunicazione della data dell'adunanza camerale nel giudizio di cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma che avrebbe consentito il deposito della memoria prima dell'adunanza camerale

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato dalla Corte come rimedio straordinario esperibile contro le sentenze della Corte di cassazione nei casi di revocazione

  • art. 391-ter c.p.c.

    indicato dalla Corte come rimedio dell'opposizione di terzo contro le decisioni di legittimità che abbiano deciso nel merito

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato come catalogo dei motivi astrattamente idonei a fondare la revocazione, nella specie non allegati

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giusto processo

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.p.r. 600/1973

    richiamato nel precedente ricorso dell'Agenzia contro la decisione di merito sui termini di accertamento

  • art. 39 d.p.r. 600/1973

    richiamato nel precedente ricorso dell'Agenzia contro la decisione di merito sui termini di accertamento

  • art. 54 d.p.r. 633/1972

    richiamato nel precedente ricorso dell'Agenzia contro la decisione di merito sui termini di accertamento

  • art. 51, comma 2, n. 3, d.p.r. 633/1972

    richiamato nel precedente ricorso dell'Agenzia contro la decisione di merito sui termini di accertamento

  • art. 2 d.lgs. 128/2015

    richiamato nel precedente ricorso dell'Agenzia contro la decisione di merito sui termini di accertamento

  • art. 1, comma 131, L. 208/2015

    richiamato nel precedente ricorso dell'Agenzia contro la decisione di merito sui termini di accertamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Contro una decisione della Corte di cassazione non è esperibile un nuovo ricorso per cassazione; i rimedi ordinari sono soltanto quelli straordinari espressamente previsti dalla legge, nei limiti in cui ne ricorrano i presupposti.
  • La riqualificazione di un'impugnazione come ricorso per revocazione è possibile solo se il contenuto dell'atto allega un motivo riconducibile, almeno in astratto, a uno dei casi tipizzati dell'art. 395 c.p.c.; in mancanza, il rimedio è inammissibile.
  • L'eventuale deduzione di una nullità del procedimento di legittimità non consente di introdurre un'autonoma actio nullitatis direttamente davanti alla Corte di cassazione, trattandosi di azione da proporre davanti al giudice di primo grado.
  • La mancata comunicazione della data dell'adunanza camerale, quando dedotta contro un precedente giudizio di cassazione, non può essere fatta valere mediante un nuovo ricorso per cassazione se il sistema delle impugnazioni non lo consente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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