Sentenza n. 2130/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e nota regionale recante il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato a seguito dell’istanza presentata dal datore di lavoro, e la successiva nota regionale che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e delle garanzie partecipative, sostenendo di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca; ha inoltre dedotto difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento, affermando che le omissioni documentali erano imputabili esclusivamente al datore di lavoro e che il rilascio del visto dimostrava l’incoerenza dell’azione amministrativa. Con il secondo motivo ha censurato la nota regionale per nullità e difetto assoluto di attribuzione, in quanto adottata in assenza di una specifica domanda dell’interessato e da un’autorità priva di competenza al rilascio dei permessi di soggiorno, competenza attribuita alla Questura. Nel merito ha invocato l’applicazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 e della circolare ministeriale n. 3836/2007, sostenendo che il permesso per attesa occupazione sarebbe stato possibile quando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non fosse imputabile allo straniero. Le amministrazioni hanno sostenuto che le comunicazioni erano state inviate alla PEC indicata dal datore di lavoro, che i vizi procedimentali erano comunque non invalidanti per la natura vincolata della revoca e che la Regione era legittimata a gestire la procedura in forza di un’intesa istituzionale del 2006.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili la memoria e i documenti depositati dal ricorrente l’8 luglio 2026, alla vigilia dell’udienza del 9 luglio, poiché depositati oltre i termini perentori dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; il ricorrente non aveva chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo né dimostrato un’estrema difficoltà di produzione ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. Nel merito, ha respinto le censure contro la revoca del nulla osta. L’Amministrazione aveva documentato di avere inviato le richieste di integrazione e la comunicazione di avvio all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro nell’istanza. Inoltre, le carenze documentali erano incontestate e il ricorrente non aveva indicato quali elementi avrebbe potuto fornire per colmarle. La revoca del nulla osta, pur denominata revoca, è stata qualificata come decadenza accertativa o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di verifica dei requisiti necessari per l’ingresso e il lavoro dello straniero, e non come autotutela discrezionale ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990. La mancata produzione della documentazione necessaria impediva di dimostrare i requisiti prescritti e rendeva doverosa la revoca, anche se l’omissione era imputabile al datore di lavoro. Il giudice ha inoltre escluso la formazione di un affidamento incolpevole, poiché la disciplina consente controlli successivi al rilascio del nulla osta e del visto, prevedendo la revoca in caso di accertata carenza dei requisiti. Quanto alla nota regionale, il ricorso è stato accolto: l’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 attribuisce alla Questura la competenza sui provvedimenti relativi al rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno. La Regione, negando il rilascio del permesso per attesa occupazione, ha esercitato un potere riservato a un diverso plesso amministrativo, incorrendo in difetto assoluto di attribuzione e quindi in nullità dell’atto. L’intesa istituzionale del 2006 riguardava soltanto attività istruttorie riferibili allo Sportello Unico per l’Immigrazione e non trasferiva alla Regione la competenza della Questura. Il giudice ha annullato la nota regionale nella parte relativa al diniego del permesso per attesa occupazione, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione competente, previa eventuale istanza dell’interessato. Le ulteriori questioni sul merito del permesso sono state assorbite. Il ricorso è stato respinto per il resto; le spese sono state compensate e il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
i termini previsti [...] per il deposito in giudizio di documenti [...] memorie [...] e repliche [...] sono perentori
Il deposito tardivo di memorie e documenti non può essere utilizzato ai fini della decisione, salvo il caso eccezionale previsto dall’art. 54, comma 1, c.p.a., previa autorizzazione del giudice.
art. 54, comma 1, c.p.a.
Consente eccezionalmente il deposito tardivo quando sia dimostrata l’estrema difficoltà di produrre tempestivamente l’atto e vi sia specifica autorizzazione del giudice.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
I vizi procedimentali non determinano l’annullabilità dell’atto quando, trattandosi di attività vincolata, sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999
Attribuisce allo Sportello Unico la verifica della regolarità, completezza e idoneità della documentazione e degli ulteriori requisiti del datore di lavoro e della richiesta di assunzione.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
Consente il rilascio del nulla osta anche quando non siano ancora acquisite alcune informazioni ostative, prevedendo la revoca del nulla osta e del visto qualora siano successivamente accertati elementi ostativi o la carenza dei requisiti prescritti.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
È richiamato quale fondamento del principio di collaborazione e del criterio di autoresponsabilità del richiedente, tenuto a produrre la documentazione necessaria al perfezionamento della procedura.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
La revoca del nulla osta esaminata non è stata ricondotta all’autotutela discrezionale prevista da tale disposizione, ma a una decadenza accertativa derivante dalla carenza dei requisiti.
art. 5 d.lgs. n. 286/1998
Attribuisce alla Questura la competenza sui provvedimenti concernenti il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno.
art. 34, comma 2, c.p.a.
La radicalità e portata assorbente del difetto assoluto di attribuzione hanno precluso l’esame delle ulteriori questioni relative al permesso di soggiorno.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero, quando dipenda dall’accertata carenza o dalla mancata dimostrazione dei requisiti necessari per l’ingresso e l’instaurazione del rapporto di lavoro, costituisce una decadenza accertativa o revoca sanzionatoria vincolata, non un provvedimento discrezionale di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
- La revoca del nulla osta può intervenire anche dopo l’ingresso dello straniero e il rilascio del visto, poiché la disciplina consente che alcuni controlli siano svolti successivamente; l’accertamento della carenza dei requisiti impone la revoca del nulla osta e del visto.
- In una procedura di nulla osta al lavoro subordinato, il richiedente e il datore di lavoro devono fornire la documentazione necessaria al perfezionamento dell’istruttoria. La mancata produzione delle integrazioni richieste impedisce di ritenere dimostrati i requisiti prescritti e giustifica la revoca del nulla osta, anche quando l’omissione documentale sia imputabile al datore di lavoro e non direttamente allo straniero.
- La comunicazione di avvio del procedimento e le richieste di integrazione relative alla domanda di nulla osta sono validamente effettuate quando siano trasmesse all’indirizzo PEC indicato dal datore di lavoro nell’istanza, anche se il procedimento incide sulla posizione dello straniero destinatario del nulla osta.
- La competenza a decidere sulle richieste di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno appartiene alla Questura; un provvedimento regionale che neghi il rilascio del permesso esercitando tale potere, in assenza di una specifica attribuzione normativa, è nullo per difetto assoluto di attribuzione. Un’intesa amministrativa che preveda forme di collaborazione istruttoria non trasferisce tale competenza decisoria.
- La perentorietà dei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a. impedisce l’utilizzo di memorie e documenti depositati tardivamente, salvo autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.p.a. e dimostrazione dell’estrema difficoltà di rispettare i termini.
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