Cassazione Penale, Sentenza n. 14244/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano dell'11/01/2021 che aveva confermato la condanna, emessa in giudizio abbreviato dal Tribunale di Busto Arsizio, per il reato di truffa. Il ricorrente deduce: (1) nullità della sentenza per presunta nullità del decreto di citazione in appello per mancata indicazione dell'avvertimento secondo cui, in assenza di volontà contraria, il processo si sarebbe celebrato in forma camerale senza partecipazione delle parti; afferma di aver eccepito la nullità prima dell'udienza tramite PEC; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'errata determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il vizio: l'udienza d'appello si è tenuta in camera di consiglio conformemente alla disciplina emergenziale (art.23 d.l. emergenziale e disposizioni correlate) che consente la decisione senza intervento delle parti salvo richiesta tempestiva di discussione orale o manifestazione di volontà di partecipare nei termini previsti e mediante le modalità telematiche (PEC). Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e riproduttivo delle doglianze già disattese in appello, applicando l'indisponibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (e successiva riproposizione come art. 23-bis nella conversione del d.l. n.137/2020)
Consente, nell'ambito della normativa emergenziale COVID-19, che le Corti di appello decidano in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori salvo richiesta motivata di discussione orale o manifestazione di volontà di comparire entro termini perentori; la Corte l'ha interpretata come legittimante la decisione non partecipata in assenza di istanze tempestive.
art. 24, comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede la possibilità di deposito con valore legale mediante PEC degli atti diversi da quelli riservati al portale del processo penale telematico e disciplina le modalità tecniche e gli indirizzi PEC; la Corte ha richiamato tali norme per confermare che le richieste di partecipazione o trattazione dovevano essere depositate telematicamente nei termini.
legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020 (legge 18 dicembre 2020, n. 176), art. 1
Ha abrogato e ristrutturato la previgente disciplina emergenziale riproponendo il principio che autorizza decisioni camerali in appello nelle forme indicate; la Corte ha osservato la continuità normativa e ne ha dedotto la correttezza della procedura adottata.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che regola l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi aspecifici o quando il ricorrente non indica i punti decisivi di diritto e di fatto non rilevati dal giudice; la Corte l'ha applicata per sancire l'inammissibilità del secondo motivo perché meramente riproduttivo delle censure già valutate in appello.
Massime di principio
- In situazioni di normativa emergenziale (es. disposizioni COVID) le decisioni possono essere adottate in camera di consiglio senza partecipazione delle parti quando la legge lo preveda; occorre verificare se la norma emergenziale applicabile sia in vigore e come disciplini termini e modalità di partecipazione.
- Per impedire la celebrazione camerale o ottenere discussione orale è necessario manifestare espressamente la volontà di partecipare o richiedere la discussione nei termini perentori stabiliti dalla norma e mediante le modalità previste (es. deposito telematico/PEC agli indirizzi ufficiali). La semplice eccezione comunicata fuori termine o con modalità non previste può essere dichiarata inammissibile.
- In Cassazione i motivi che replicano argomentazioni già esaminate e rigettate dal giudice d'appello, senza specificare in cosa la decisione sarebbe viziata nei punti decisivi, sono tipicamente dichiarati inammissibili per aspecificità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- Chi impugna deve sempre documentare e provare l'avvenuto deposito tempestivo di istanze processuali via PEC o altra modalità prevista: allegare ricevute/PEC e indicare il destinatario/indirizzo è essenziale per far valere eccezioni procedurali.
- In casi simili è utile agire tempestivamente con il difensore per preservare i termini, usare le modalità telematiche ufficiali e, in Cassazione, formulare motivi specifici che mettano in luce errori di diritto o di motivazione non già affrontati dall'appello.
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