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Sentenza

Sentenza del 27/01/2017 n. 2073 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Interessi di mora relativi a dazi doganali - Limiti temporali - Periodo intercorso tra la dichiarazione doganale e la contabilizzazione a posteriori - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società contestavano un avviso di rettifica doganale relativo a undici importazioni effettuate nel 2009. La merce era stata dichiarata come porri e altri ortaggi agliacei, soggetti a un dazio ad valorem del 9,6%, mentre l'Agenzia delle Dogane l'aveva riclassificata come aglio, soggetto anche a un dazio specifico di 120 euro per 100 kg, recuperando maggiori dazi e IVA. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, la validità dei controlli e dei campionamenti, la classificazione botanica e doganale, il legittimo affidamento sull'errore dell'autorità, la motivazione dell'atto, il computo delle spese di trasporto e il calcolo degli interessi. In particolare, è stata contestata l'applicazione degli interessi già dal momento della dichiarazione doganale anziché dalla scadenza del termine di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile per tardività il controricorso dell'Agenzia delle Dogane e inammissibile il ricorso incidentale adesivo di Amingo. Ha respinto o dichiarato inammissibili quasi tutte le censure della CAD, confermando la legittimità della riclassificazione della merce come aglio, l'assenza di un errore attivo dell'autorità doganale e l'inclusione delle spese di trasporto nel valore doganale. Ha invece accolto l'ottavo motivo: gli interessi di mora sui dazi possono essere richiesti solo dal momento successivo alla scadenza del termine di pagamento, mentre non sono dovuti interessi compensativi per il periodo tra la dichiarazione doganale e la contabilizzazione a posteriori. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente agli interessi e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario su tale punto. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 232 del Regolamento CEE n. 2913/1992, Codice doganale comunitario

    Gli interessi di mora relativi all'importo dei dazi doganali ancora da percepire possono essere riscossi solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento.

    La norma non consente di calcolare interessi di mora dalla data della dichiarazione doganale; essi decorrono soltanto dopo la scadenza del termine assegnato per il pagamento dei dazi.

  • Art. 214, n. 3, del Regolamento CEE n. 2913/1992

    Le autorità nazionali non possono addebitare interessi compensativi per il periodo intercorso tra la dichiarazione originaria e la contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale.

    In assenza di una specifica base normativa, gli interessi compensativi relativi al periodo precedente alla contabilizzazione a posteriori non possono essere richiesti al debitore.

  • Art. 220, par. 2, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913/1992

    Il recupero a posteriori dei dazi può essere escluso quando vi sia un errore imputabile all'autorità doganale, non riconoscibile da un debitore in buona fede e diligente, e il debitore abbia rispettato tutte le regole dichiarative. Non basta la mera mancata rilevazione dell'errore durante precedenti controlli; inoltre, l'errore derivante da dichiarazioni inesatte dell'importatore non è un errore attivo dell'autorità.

  • Regolamento CEE n. 2658/1987 sulla nomenclatura tariffaria e statistica

    La classificazione doganale deve corrispondere alle caratteristiche effettive della merce. Nel caso concreto, gli elementi documentali, commerciali e fattuali hanno dimostrato che il prodotto era aglio e non porro agliaceo.

  • Articoli 29 e 32 del Regolamento CEE n. 2913/1992

    Il valore doganale può comprendere i costi di trasporto inclusi nel prezzo della merce. Poiché le fatture riportavano la clausola CIF, la Corte ha ritenuto corretto il loro computo nella base imponibile.

  • Articoli 325 e 326 c.p.c.

    Il ricorso incidentale che non sia incidentale in senso stretto deve essere notificato entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza; il ricorso tardivo di Amingo è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Gli interessi di mora su dazi doganali recuperati a posteriori decorrono, in linea generale, solo dalla scadenza del termine di pagamento indicato dall'amministrazione, non dalla data della dichiarazione doganale.
  • Non possono essere applicati interessi compensativi per il periodo compreso tra la dichiarazione originaria e la contabilizzazione successiva, salvo una specifica base normativa applicabile.
  • Per invocare il legittimo affidamento contro il recupero dei dazi occorre dimostrare un errore attivo dell'autorità doganale, la buona fede dell'operatore, la non riconoscibilità dell'errore e il pieno rispetto degli obblighi dichiarativi.
  • La mera accettazione della dichiarazione dell'importatore o la mancata contestazione durante controlli precedenti non costituisce normalmente un errore attivo dell'autorità.
  • La classificazione doganale può essere ricostruita sulla base di documentazione commerciale, caratteristiche obiettive della merce, precedenti importazioni e analisi tecniche; l'operatore che conosce la corretta classificazione non può trasferire sull'amministrazione le conseguenze di una dichiarazione inesatta.
  • Nel giudizio di cassazione è essenziale censurare precisamente la motivazione decisiva della sentenza impugnata e rispettare i termini processuali; motivi tardivi, non autosufficienti o diretti a contestare fatti già accertati possono essere dichiarati inammissibili.

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