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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 2067 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - art. 36-bis d.P.R. 600/1973 - Motivazione delle cartelle di pagamento - Mancanza dell'avviso bonario - Interessi di mora

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella per difetto di motivazione, per la mancata preventiva comunicazione dell'avviso bonario e per l'omessa esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. La cartella costituiva il primo atto con cui il contribuente veniva informato della pretesa fiscale.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta legittima. In caso di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati indicati dal contribuente nella dichiarazione, nonché per interessi e sovrattasse dovuti a ritardato o omesso versamento, la motivazione della cartella può limitarsi al richiamo alla dichiarazione, poiché il contribuente conosce già i presupposti della pretesa. L'invio dell'avviso bonario non è condizione di validità dell'iscrizione a ruolo, salvo che dalla liquidazione emergano incertezze rilevanti. Non è inoltre necessario indicare dettagliatamente nella cartella il calcolo degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, essendo tali voci disciplinate dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La liquidazione automatizzata può fondarsi sui dati e sugli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione; la cartella deve essere motivata, ma il richiamo alla dichiarazione è sufficiente quando la pretesa deriva da una mera elaborazione dei dati dichiarati.

  • Art. 2 d.lgs. n. 462/1997

    La comunicazione preventiva dell'esito della liquidazione non costituisce, in assenza di incertezze sulla dichiarazione, una condizione generale di validità dell'iscrizione a ruolo.

  • Art. 6, comma 5, legge n. 212/2000

    L'interlocuzione preventiva assume rilievo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non nelle ipotesi di semplice controllo automatizzato e immediatamente comprensibile.

  • Art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina gli interessi di mora applicabili alle somme iscritte a ruolo; il loro fondamento normativo rende non necessario riportare in cartella ogni dettaglio del calcolo.

  • Art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    Disciplina i compensi di riscossione, la cui applicazione può essere indicata in cartella senza una spiegazione analitica ulteriore rispetto al riferimento alla norma.

Massime di principio

  • Quando la cartella deriva da un controllo automatizzato fondato esclusivamente sui dati inseriti dal contribuente nella dichiarazione, il richiamo alla dichiarazione può essere sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.
  • La mancata ricezione dell'avviso bonario non comporta automaticamente l'illegittimità della cartella: occorre verificare se la liquidazione presentava effettive incertezze o errori non immediatamente riconoscibili.
  • Per contestare validamente una cartella è opportuno dimostrare che l'Amministrazione abbia modificato, interpretato o valutato elementi non ricavabili direttamente dalla dichiarazione, oppure che la pretesa non sia comprensibile sulla base dei dati dichiarati.
  • Interessi di mora e compensi di riscossione possono essere esposti anche senza un calcolo analitico dettagliato, se risultano applicati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni normative richiamabili.
  • La regola vale soprattutto per semplici omessi o tardivi versamenti; non si estende automaticamente ai casi in cui siano contestati fatti, dati o presupposti fiscali nuovi rispetto alla dichiarazione.

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