Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 988/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza - del decreto ingiuntivo n. 287/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 06/09/2024; - del decreto ingiuntivo n. 472/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 07/11/2024.

Giustizia amministrativa202600155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due decreti ingiuntivi esecutivi del Tribunale di Rimini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Rimini, muniti di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificati al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni. Il Ministero, nonostante la notificazione e l'esecutorietà dei titoli, è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione ai decreti ingiuntivi entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto e comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario, ove non già pagate, nonché quelle del giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute nei decreti ingiuntivi.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto di esecutorietà rende i decreti ingiuntivi idonei a fondare la richiesta di esecuzione, anche mediante giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione inadempiente per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell'amministrazione giustifica la condanna alle spese, anche con distrazione in favore dei difensori, secondo la liquidazione effettuata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.