Sentenza n. 1438/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all’accredito di complessivi € 2.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 794/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza da eseguire aveva accertato il diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con le stesse modalità previste per il personale assunto a tempo indeterminato, e aveva condannato il Ministero ad accreditare l’importo complessivo di € 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto adempimento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo documentalmente provati il contenuto condannatorio della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità di notificazione. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di € 2.000,00 per gli anni scolastici indicati, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di liquidare e corrispondere le somme spettanti entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. Ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non manifestamente iniqua la penalità in ragione dell’ingiustificata protrazione dell’inadempimento, della semplicità degli adempimenti e dell’assenza di ragioni ostative rappresentate dal Ministero. La penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento, restando compreso nel mandato commissariale anche il pagamento della penale maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, anche quando la condanna da eseguire abbia natura pecuniaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Gli interessi o la rivalutazione spettanti sulla somma riconosciuta dalla sentenza devono essere determinati dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
La modifica richiamata dal giudice consente l’applicazione della penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
art. 475 c.p.c.
novellato art. 475 c.p.c.
La sentenza di cui è stata chiesta l’ottemperanza è stata notificata al Ministero in forma esecutiva secondo le modalità richiamate dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria e l’amministrazione non dimostra l’avvenuto pagamento né deduce fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il giudice amministrativo può ordinare direttamente l’adempimento entro un termine determinato.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche all’esecuzione di condanne aventi natura pecuniaria, purché l’inadempimento sia ingiustificato e la sua applicazione non risulti manifestamente iniqua.
- Quando il giudice nomina un commissario ad acta dopo avere fissato un termine per l’adempimento spontaneo, la penalità di mora può decorrere dalla notificazione o comunicazione della pronuncia di ottemperanza e operare fino all’adempimento spontaneo, ma non oltre il termine assegnato per l’intervento sostitutivo; il successivo intervento commissariale rende infatti iniqua la protrazione dell’astreinte oltre tale limite.
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