Sentenza n. 155/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Campobasso in ordine alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno inoltrata dal ricorrente in data 30.11.2023 dal ricorrente, mediante assicurata postale n. 05598048899-5 la Questura di Campobasso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Campobasso sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere sotto diversi profili. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, nonché l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Questura concluso l'iter procedimentale relativo al rinnovo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha ritenuto che la posizione dello straniero in materia di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria o internazionale abbia consistenza di diritto soggettivo, riconducibile ai diritti umani fondamentali e non degradabile a interesse legittimo per effetto dell'esercizio del potere amministrativo. L'amministrazione può svolgere accertamenti tecnici sui presupposti di fatto, ma il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate non attribuisce alla controversia natura di interesse legittimo. La qualificazione della domanda come azione avverso il silenzio non modifica il riparto di giurisdizione, che dipende dalla causa petendi e dalla posizione giuridica sostanziale dedotta. L'azione contro il silenzio presuppone infatti la giurisdizione amministrativa sulla pretesa sottostante, qui insussistente. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti della domanda, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Norma richiamata dal ricorrente a fondamento della pretesa relativa al rinnovo del permesso di soggiorno; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 2 Cost.
Richiamato, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, quale fondamento della tutela dei diritti umani fondamentali cui appartiene la posizione dello straniero in materia di protezione umanitaria.
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamato quale ulteriore parametro di tutela dei diritti fondamentali dello straniero, la cui posizione non è degradabile a interesse legittimo.
artt. 31 e 117 d.lgs. n. 104/2010
L'azione avverso il silenzio presuppone, oltre all'obbligo dell'amministrazione di provvedere e al decorso del termine procedimentale, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa sostanziale sottostante.
art. 11 d.lgs. n. 104/2010
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti della domanda.
Massime di principio
- Le controversie riguardanti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria o internazionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la posizione dello straniero ha natura di diritto soggettivo riconducibile ai diritti umani fondamentali e non è degradabile a interesse legittimo per effetto delle valutazioni dell'amministrazione.
- La qualificazione della domanda come azione avverso il silenzio-inadempimento non radica di per sé la giurisdizione amministrativa: il riparto dipende dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica sostanziale dedotta.
- L'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. è esperibile davanti al giudice amministrativo soltanto quando sussista la giurisdizione amministrativa sulla pretesa sottostante; in caso di diritto soggettivo appartenente alla giurisdizione ordinaria, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
- Nel procedimento relativo alla protezione umanitaria o internazionale, all'amministrazione può essere affidato l'accertamento tecnico dei presupposti di fatto, mentre la natura di diritto soggettivo della posizione non muta in ragione del tipo di provvedimento richiesto né della maggiore o minore discrezionalità amministrativa.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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