Sentenza n. 4034/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento (A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto emesso il 9 ottobre 2025, provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025 (c.d. D.A.C.ur.), notificato, a mani, in data 11 novembre 2025, con il quale la Questura della Provincia di Milano ha disposto il divieto, per un anno, per il ricorrente, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici meglio precisati all'interno del provvedimento, «presenti nell'intera Città metropolitana - Provincia di Milano»; - del verbale D.A.C.ur ex art. 13bis, comma 1, d.l. 14/2017, redatto nei confronti del ricorrente in data 11 novembre 2025, col quale la Questura di Milano ha provveduto a notificare, in pari data, il predetto provvedimento sanzionatorio; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche allo stato non conosciuto; (B) per quanto riguarda i motivi aggiunti del 26\5\2026: - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 17 marzo 2026, emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 12 marzo 2026 e notificato al ricorrente l’8 aprile 2026, con il quale – in asserita autotutela e parziale rideterminazione del decreto questorile prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025, già impugnato con il ricorso principale – è stato confermato, con modifica del solo perimetro territoriale, il divieto di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 287 del 28 luglio 1991, presenti nell’area delimitata dai toponimi indicati nel provvedimento stesso, per i restanti sette mesi decorrenti dalla notifica; - del verbale di notifica del succitato provvedimento, redatto l’8 aprile 2026, con il quale il ricorrente è stato reso edotto dell’emissione del nuovo provvedimento interdittivo a suo carico; - di ogni altro atto, anche allo stato non conosciuto, presupposto, connesso, dipendente, consequenziale ed esecutivo di quello impugnato, ivi incluso il provvedimento questorile prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2025, già impugnato con il ricorso principale e qui nuovamente gravato, per quanto occorrer possa, nella parte in cui viene integralmente confermato («conferma nel resto»).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO antirissa provinciale del 9 ottobre 2025 e successivo DASPO antirissa semplice del 17 marzo 2026, adottato con modifica del perimetro territoriale
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO antirissa provinciale, adottato ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017 dopo il suo arresto in relazione a disordini verificatisi presso un esercizio pubblico. Il provvedimento gli vietava per un anno l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici dell'intera Città metropolitana di Milano. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti, manifesta ingiustizia, sproporzione, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione delle garanzie partecipative previste dalla l. n. 241/1990. In esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, la Questura ha adottato il decreto del 17 marzo 2026, qualificabile come DASPO antirissa semplice ex art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017, limitato a una porzione del Comune di Milano e ai restanti sette mesi. Con motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto anche la nullità del nuovo atto per asserita elusione dell'ordinanza cautelare, l'illegittimità derivata, la persistente sproporzione territoriale, la mancata comunicazione di avvio, il difetto di istruttoria e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione sul DASPO provinciale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria. Il TAR ha qualificato il provvedimento del 9 ottobre 2025 come DASPO antirissa aggravato o provinciale ex art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017. La Corte costituzionale, con sentenza n. 20/2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevedeva la convalida giudiziaria della misura, imponendo l'applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989. Secondo il TAR, tale pronuncia, avente natura di sentenza additiva di procedura, opera anche nei rapporti pendenti e comporta che la cognizione sulla validità, efficacia ed effetti del DASPO provinciale spetti all'autorità giudiziaria ordinaria, in ragione della riserva di giurisdizione posta dall'art. 13 Cost. in materia di libertà personale. Il primo motivo aggiunto è stato respinto: l'ordinanza cautelare non forma giudicato e la sua eventuale violazione non integra nullità per elusione o violazione del giudicato ex art. 21-septies l. n. 241/1990. È stato invece accolto il motivo relativo alla sproporzione territoriale del DASPO semplice del 17 marzo 2026. L'art. 13-bis, comma 1, richiede che i pubblici esercizi o locali vietati siano specificamente individuati e collegati ai luoghi in cui sono stati commessi i reati o alle persone con cui l'interessato si associa. La Questura ha invece esteso il divieto a un'area molto ampia, sostanzialmente coincidente con il centro di Milano, senza dimostrare un adeguato collegamento con i luoghi dei fatti. Il decreto del 17 marzo 2026 è stato quindi annullato; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017
dispone il divieto di accesso "a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati"
Il DASPO antirissa semplice può riguardare soltanto locali specificamente individuati e ragionevolmente collegati ai luoghi dei fatti o alle persone associate all'interessato; un'estensione territoriale non adeguatamente collegata ai fatti è illegittima.
art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017
Disciplina il DASPO antirissa aggravato o provinciale, la cui applicazione, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026, richiede la convalida giudiziaria secondo il procedimento previsto per il DASPO sportivo con obbligo di firma.
art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989
La proposta di misura deve essere trasmessa tempestivamente al Procuratore della Repubblica, che valuta la richiesta di convalida al GIP; la convalida deve intervenire entro i termini previsti, a pena di cessazione dell'efficacia della misura.
art. 136 Cost.
Gli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale si applicano ai rapporti pendenti.
art. 30, comma 3, l. n. 87/1953
Concorre a fondare l'applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale ai rapporti ancora pendenti.
art. 13 Cost.
La riserva di giurisdizione in materia di libertà personale impedisce al giudice amministrativo di decidere con efficacia di giudicato sulla validità, efficacia ed effetti del DASPO provinciale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La nullità per elusione o violazione del giudicato non è configurabile in relazione alla mancata osservanza di una mera ordinanza cautelare, priva di attitudine a formare giudicato.
art. 11 c.p.a.
Il ricorso dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione può essere riassunto dinanzi al giudice ordinario competente, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di porre d'ufficio a fondamento della decisione una questione rilevata nel corso del giudizio, assicurando il previo contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026, il DASPO antirissa provinciale previsto dall'art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017 è soggetto, in quanto compatibile, alla procedura di convalida giudiziaria prevista dall'art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989; la declaratoria opera anche nei rapporti pendenti.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2026, la cognizione sulla validità, efficacia ed effetti del DASPO antirissa provinciale appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria, poiché la misura incide sulla libertà personale e opera la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost.
- L'ordinanza cautelare del giudice amministrativo ha natura provvisoria e non forma giudicato; la sua inosservanza non integra, di per sé, violazione o elusione del giudicato idonea a determinare la nullità dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990.
- Il DASPO antirissa semplice può vietare l'accesso e lo stazionamento soltanto presso locali specificamente individuati e ragionevolmente collegati ai luoghi in cui sono stati commessi i reati o alle persone con cui l'interessato si associa.
- È illegittimo per violazione dell'art. 13-bis, comma 1, d.l. n. 14/2017 il DASPO antirissa semplice che estenda il divieto a un'area territoriale molto ampia senza una specifica valutazione di proporzionalità e senza dimostrare il collegamento tra i locali interdetti e i fatti posti a fondamento della misura.
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