Sentenza n. 3217/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento avverso e per l’annullamento a) della nota prot. n. 0006376/25 del 22/05/2025 con la quale ACEA spa ha rigettato la richiesta di revisione prezzi formulata dalla ricorrente relativa al contratto quadro 3900007496
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di revisione dei prezzi relativa a un contratto quadro per servizi di vigilanza e accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appaltatrice ha impugnato il diniego con cui la stazione appaltante ha respinto la richiesta di revisione prezzi relativa a un contratto aggiudicato nel 2019 ed eseguito sino al 2024, quantificando la pretesa revisionale in euro 754.848,81. Con i primi due motivi ha dedotto la violazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, dei principi di correttezza, buona fede e leale cooperazione, nonché dell’obbligo di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto almeno istruire la domanda e verificare la spettanza della revisione, anche nei limiti previsti dall’art. 106, comma 2, del d.lgs. 50/2016, nonostante l’assenza di una clausola revisionale espressa. Sono stati dedotti, inoltre, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, è stata impugnata la lex specialis nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di riconoscere il compenso revisionale. Con il quarto motivo è stata invocata l’applicazione dell’art. 60 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che il nuovo Codice dei contratti pubblici imporrebbe la revisione anche in caso di aumento del costo del lavoro derivante dalla contrattazione collettiva.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riunito l’esame dei primi tre motivi per connessione logica e ha escluso che la stazione appaltante fosse tenuta a istruire la richiesta revisionale in assenza di una clausola espressa negli atti di gara e nel contratto. Richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2021, il Collegio ha rilevato che la revisione prezzi serve a preservare l’equilibrio del sinallagma contrattuale e deve essere richiesta durante l’esecuzione, poiché una modifica successiva del corrispettivo costituirebbe una modificazione dell’equilibrio economico del contratto non prevista originariamente. Nel regime dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione era ammessa soltanto se espressamente pattuita mediante clausole chiare, precise e inequivocabili, sempre senza alterare la natura generale del contratto. Pertanto, in mancanza della clausola, non sussisteva un obbligo della stazione appaltante di avviare l’istruttoria né di riconoscere il compenso. È stata ritenuta legittima anche la lex specialis, poiché nel regime del Codice del 2016 la clausola revisionale non era obbligatoria. Il TAR ha richiamato anche la sentenza della Corte di giustizia UE del 19 aprile 2018, causa C-152/17, secondo cui il diritto dell’Unione non impedisce norme nazionali che escludano la revisione dei prezzi dopo l’aggiudicazione. Il quarto motivo è stato respinto perché l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 non ha efficacia retroattiva e non si applica al contratto aggiudicato nel 2019. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 106 d.lgs. 50/2016
La revisione del contratto è ammessa solo ove espressamente pattuita; la modifica non è consentita se cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale.
Nel regime applicabile ratione temporis, la revisione prezzi presuppone una clausola espressa contenuta negli atti di gara e nel contratto, formulata in termini chiari, precisi e inequivocabili, e non può introdurre una modifica sostanziale dell’equilibrio economico originario.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016
La disposizione è stata considerata dalla stazione appaltante e dal TAR quale base normativa della necessità di una clausola revisionale espressa.
art. 106, comma 2, d.lgs. 50/2016
La ricorrente ne invocava l’applicazione per ottenere almeno l’istruzione e il riconoscimento della revisione entro le relative soglie; il TAR ha escluso tale pretesa in assenza di una clausola revisionale.
art. 106, comma 4, lett. b), d.lgs. 50/2016
La modifica non è consentita se “cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale”.
La disposizione impedisce che una revisione richiesta e accordata successivamente, senza previsione originaria, trasformi il corrispettivo e alteri l’equilibrio economico del contratto.
art. 60 d.lgs. 36/2023
La disciplina della revisione prezzi prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici non è retroattiva e non si applica a un contratto aggiudicato nel 2019.
artt. 1374, 1375, 1366 e 1369 c.c.
I principi di integrazione, buona fede e interpretazione contrattuale non possono supplire all’assenza di una clausola revisionale espressa richiesta dalla disciplina applicabile.
art. 73 c.p.a.
La causa è stata trattenuta in decisione a seguito dello scambio di memorie previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi di un contratto pubblico è ammessa soltanto se prevista da una clausola espressa degli atti di gara e del contratto, formulata in modo chiaro, preciso e inequivocabile e tale da non alterare la natura generale del contratto.
- In assenza di una clausola revisionale espressa, l’appaltatore non può pretendere che la stazione appaltante avvii un’istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti della revisione o riconosca il compenso revisionale sulla base dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016.
- La revisione prezzi è funzionale al mantenimento dell’equilibrio del sinallagma contrattuale originario; se richiesta e accordata soltanto dopo l’esecuzione, senza previsione contrattuale iniziale, essa integra una modifica del corrispettivo e dell’equilibrio economico del contratto, non consentita dal regime dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016.
- La lex specialis di una gara soggetta al d.lgs. 50/2016 è legittima anche se non contiene una clausola revisionale, poiché in tale regime la previsione della revisione prezzi non costituiva un obbligo generalizzato.
- L’art. 60 del d.lgs. 36/2023, recante la disciplina della revisione prezzi nel nuovo Codice dei contratti pubblici, non si applica retroattivamente ai contratti aggiudicati sotto la vigenza del d.lgs. 50/2016.
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