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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28283/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p., con aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. I primi due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale fosse maturato già nel secondo grado di giudizio. Il terzo motivo censurava la motivazione in punto di affermazione di responsabilità, lamentando un vizio motivazionale nella ricostruzione della penale responsabilità e, in particolare, della malafede dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla prescrizione, rilevando che il reato si è estinto per prescrizione il 24 maggio 2023, quindi dopo la sentenza impugnata del 3 febbraio 2023; ha inoltre osservato che la recidiva reiterata specifica infraquinquennale incide sul termine di prescrizione e che il giudizio di equivalenza tra circostanze non esclude l'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma 2, c.p. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la sentenza di merito conteneva una motivazione non illogica sulla malafede dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto di conferma della condanna in appello.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    la recidiva reiterata specifica infraquinquennale è stata considerata circostanza aggravante a effetto speciale rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    richiamato per la determinazione del termine base di prescrizione, calcolato nel caso concreto in sei anni.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    richiamato per l'aumento di due terzi del termine prescrizionale; il giudizio di equivalenza tra circostanze non elimina tale aumento.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    individua il vizio di motivazione deducibile in cassazione, limitato al contrasto della motivazione con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    richiamato nel testo per indicare la nozione di vizio motivazionale scrutinabile in cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, le circostanze aggravanti a effetto speciale, quando non escluse dal giudice di merito, incidono sul termine necessario a prescrivere il reato.
  • Il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti non comporta di per sé l'eliminazione dell'aumento del termine di prescrizione previsto per legge.
  • La prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata non impone la declaratoria di estinzione in sede di legittimità se il ricorso viene dichiarato inammissibile, salvo i limiti derivanti dall'eventuale rilievo officioso nei casi consentiti.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con una generica contestazione della valutazione del fatto, ma richiede un effettivo scostamento della motivazione da massime di esperienza o da altre affermazioni contenute nella sentenza.
  • Quando la sentenza di merito argomenta in modo coerente sulla coscienza e volontà dell'agente o su elementi sintomatici della sua mala fede, la censura meramente assertiva è manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPrescrizione del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reatoNullità processuale

Testo integrale

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