Cassazione Penale, Sentenza n. 18024/2023 del 02/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 20/05/2022 che li aveva dichiarati responsabili del reato connesso alla gestione/smaltimento illecito di fanghi di depurazione (artt. 110 c.p., 256 co.1 lett. a) e 183 lett. b) n.2 d.lgs. 152/2006). Hanno articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova, chiedendo rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali e ricordando che lo smaltimento era in corso secondo delibera/determina e che l'incarico del responsabile tecnico era già cessato; (2) errata esclusione dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), per la presunta temporanea esigenza di smaltimento entro termine; (3) vizio nella determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché consiste in un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità: la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale sulla responsabilità degli imputati (omessa attività di smaltimento dei fanghi nel periodo considerato). Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. sulla base della gravità e della non occasionalità della condotta (anomalie dell'impianto). Il terzo motivo è altresì manifestamente infondato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice e la motivazione fornita è sufficiente, non essendo la pena fuori dalla media edittale. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, secondo il dispositivo.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Usato per configurare il concorso di persone nel reato: i ricorrenti sono ritenuti corresponsabili nella gestione illecita dei fanghi in qualità rispettivamente di sindaco e responsabile dell'Ufficio tecnico.
art. 256 co.1 lett. a) e art. 183 lett. b) n.2 d.lgs. 152/2006
Norme sulla disciplina dei rifiuti e sulle violazioni connesse allo smaltimento: i fanghi di depurazione sono qualificati come rifiuti e la loro mancata o inadeguata gestione integra i reati contestati.
art. 127 d.lgs. 152/2006
Richiamato nel ragionamento per affermare che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue rientrano nella disciplina dei rifiuti anche quando il trattamento è incompleto o non effettuato.
art. 131-bis c.p.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma che l'assenza di uno solo dei presupposti (qui la non occasionalità e la gravità) impedisce l'applicazione dell'istituto.
artt. 132 e 133 c.p.
Regole per la determinazione della pena: la Corte osserva che la motivazione sulla quantificazione della pena è necessaria solo se la pena è significativamente superiore alla misura media edittale; in casi normali espressioni generiche di congruità sono sufficienti.
art. 107 d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Richiamato per spiegare la ripartizione di competenze tra organi di governo (indirizzo e controllo) e dirigenti (gestione tecnica e amministrativa), con la precisazione che il sindaco ha un dovere di vigilanza e intervento quando sono note situazioni pericolose per salute/ambiente.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà un sindacato di merito non consentito dall'articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per gli effetti dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e applicazione di sanzione pecuniaria ai ricorrenti.
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Norma procedurale che ha autorizzato la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti, richiamata in relazione allo svolgimento dell'udienza.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria vengono dichiarati inammissibili se costituiscono un sindacato di fatto sulle valutazioni del giudice di merito.
- L'istituto dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) richiede il soddisfacimento di tutti i suoi presupposti; la gravità dell'evento o la non occasionalità della condotta sono ragioni sufficienti per escluderne l'applicabilità.
- Per i reati ambientali connessi ai rifiuti, i fanghi di depurazione rientrano nella disciplina dei rifiuti anche se il trattamento è incompleto o omesso; responsabilità può gravare su chi, pur avendo ruoli di indirizzo o controllo, omette di vigilare o intervenire.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito ha discrezionalità; una motivazione sintetica è generalmente sufficiente a meno che la pena non sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare conseguenze economiche (spese e sanzione pecuniaria) e la trattazione può avvenire in camera di consiglio secondo specifiche norme procedurali straordinarie.
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