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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11110/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva sostanzialmente confermato la condanna di primo grado per tre furti pluriaggravati contestati ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità penale e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma la doglianza era formulata in termini tali da richiedere una nuova valutazione del fatto e degli elementi probatori già scrutinati dai giudici di merito. Il secondo ricorrente ha censurato il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena fosse stata determinata in modo non adeguatamente motivato. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito nel giudizio di legittimità e il secondo manifestamente infondato, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e la sufficienza di un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per il ricorrente che contestava responsabilità e attenuanti, che la censura sollecitava un diverso apprezzamento in fatto non consentito in sede di legittimità e che, peraltro, le attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado in termini prevalenti. Quanto al ricorrente che contestava il trattamento sanzionatorio, ha affermato che la determinazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione era adeguata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado in termini prevalenti, sicché la doglianza sul loro mancato riconoscimento non era fondata in fatto.

  • art. 582 c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto o delle acquisizioni processuali, ma soltanto il controllo sulla tenuta logica dell'apparato argomentativo della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la motivazione della sentenza di merito se la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione, richiede in realtà una rivalutazione degli elementi di fatto e del compendio probatorio.
  • La Corte di cassazione può verificare soltanto la coerenza logica e completezza dell'apparato argomentativo della decisione impugnata, non la rispondenza della motivazione alle risultanze processuali in termini di merito.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è sufficiente se richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
  • La censura relativa alle circostanze attenuanti generiche è inammissibile o infondata quando non considera che tali attenuanti siano già state riconosciute nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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