Cassazione Civile, Ordinanza n. 11496/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Una società che gestiva un centro di diagnostica per immagini conveniva in giudizio il distributore di energia elettrica chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente causati da ripetute oscillazioni e sovratensioni della rete elettrica dopo una richiesta di aumento di potenza per alimentare nuove apparecchiature radiodiagnostiche. In primo grado il distributore era stato ritenuto responsabile ex art. 2050 c.c. come esercente di attività pericolosa, con condanna al risarcimento sia dei danni ai macchinari sia delle ulteriori conseguenze patrimoniali. In appello il distributore aveva contestato la propria legittimazione passiva per effetto della scissione societaria del 2008, sostenendo che il rapporto di utenza fosse con la società di vendita; nel merito aveva negato il nesso causale tra rete elettrica e guasti, dedotto il concorso colposo della danneggiata per l’uso di apparecchiature ad alta sensibilità con potenza insufficiente e prive di adeguate protezioni, e contestato la prova e la quantificazione del danno. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, confermando responsabilità e quantum. In cassazione la società distributrice ha proposto dieci motivi: violazione della disciplina sulla separazione tra vendita e distribuzione e degli artt. 1218 e 2697 c.c.; nullità per motivazione apparente sul rapporto e sulla legittimazione; violazione degli artt. 2050, 2697, 115 e 116 c.p.c. per valutazione della CTU e delle prove testimoniali; motivazione perplessa sul nesso eziologico; omesso esame del fatto relativo alla potenza disponibile; errata quantificazione del danno emergente e del lucro cessante; violazione dell’art. 1227 c.c. e della normativa tecnica CEI EN 50160; violazione dei doveri di correttezza e buona fede per la scelta della danneggiata di procedere al collaudo con potenza insufficiente; e omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito delle ricevute PEC in formato nativo digitale idonee a provare la notifica, e ha comunque esaminato ad abundantiam i motivi ritenendoli tutti inammissibili o infondati, perché diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, in presenza di doppia conforme e di accertamenti di fatto sorretti da CTU e testimonianze.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della prova tecnica della notificazione del ricorso (ricevute PEC in formato nativo digitale), richieste ai fini del controllo di tempestività e procedibilità ex art. 369 c.p.c. Ha aggiunto, comunque, che anche a voler superare tale vizio il ricorso sarebbe stato respinto, perché i motivi erano in larga parte inammissibili o infondati: la responsabilità del distributore era già stata accertata in fatto e in diritto, la doglianza sulla legittimazione passiva non colpiva la ratio decidendi, le contestazioni sulla CTU e sulle prove miravano a un riesame del merito, la doppia conforme precludeva i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., e la quantificazione del danno risultava sorretta da esborsi documentati e da valutazione tecnica congrua. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2050 c.c.
L’attività di distribuzione/produzione di energia elettrica è ricondotta tra le attività pericolose; il gestore risponde salvo prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno e di aver interrotto il nesso causale.
art. 1218 c.c.
La censura che invocava la disciplina contrattuale è stata ritenuta inidonea a superare l’accertamento di fatto sulla posizione del distributore e sulla responsabilità per le anomalie della rete.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova non è deducibile per contestare la valutazione delle prove di merito, ma solo se il giudice abbia realmente invertito il riparto probatorio.
art. 115 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti; non può essere usato per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Il vizio sussiste solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno o disattende prove legali; non è deducibile per criticare il prudente apprezzamento delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente solo se la sentenza non consente di comprendere il percorso logico-giuridico; qui la motivazione è stata ritenuta comprensibile e coerente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Le doglianze formalmente di violazione di legge sono state respinte quando, in realtà, miravano a un riesame del merito e degli accertamenti fattuali.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o perplessa è esclusa quando la sentenza espone un iter logico coerente basato su plurimi elementi convergenti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile in presenza di doppia conforme e comunque non può risolversi nella critica di singoli elementi istruttori già valutati.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile è stato limitato ai costi effettivamente sostenuti per il ripristino dei macchinari, documentati da fatture ed esaminati in CTU.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa non è stata ritenuta arbitraria perché il giudice ha ancorato la somma a esborsi specifici e a riscontri tecnici, non a mere ipotesi.
art. 1227 c.c.
È stato escluso il concorso colposo della danneggiata perché le anomalie erano ascritte a sovratensioni esterne anomale e non a un comportamento causalmente efficiente dell’utente.
art. 1175 c.c.
Le doglianze sulla violazione dei doveri di correttezza non sono state accolte, poiché la scelta della danneggiata di procedere al collaudo con potenza ridotta è stata ritenuta irrilevante rispetto alla causa del danno.
art. 1375 c.c.
La censura di violazione della buona fede è stata considerata una diversa lettura del fatto, non una reale violazione di legge.
art. 369 c.p.c.
La mancata produzione delle ricevute PEC in formato nativo digitale ha determinato l’improcedibilità del ricorso, perché impedisce di provare legalmente il perfezionamento della notifica e la tempestività dell’impugnazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 348-ter c.p.c.
La presenza di doppia conforme ha precluso la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
d.l. n. 73 del 2007, convertito in l. n. 125 del 2007
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la separazione tra attività di vendita e distribuzione nel settore elettrico, ma ritenuto non idoneo a escludere la responsabilità del gestore tecnico della rete.
Norma CEI EN 50160
Richiamata per sostenere che le variazioni di tensione sarebbero fisiologiche; la Corte ha invece valorizzato il superamento dei limiti di tollerabilità accertato dal CTU.
Massime di principio
- Nelle controversie da disservizio elettrico, il gestore della rete può rispondere ex art. 2050 c.c. quando l’evento dannoso sia ricondotto a sovratensioni o anomalie della distribuzione e non provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitarlo.
- La separazione societaria tra attività di vendita e attività di distribuzione non esclude, di per sé, la legittimazione passiva del distributore per i danni derivanti dalla gestione tecnica della rete.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di nullità in richieste di nuova valutazione del merito, delle prove e della consulenza tecnica di ufficio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia realmente invertito il riparto dell’onere probatorio, non quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Il vizio di motivazione apparente o l’omesso esame di fatti decisivi non si configura se la sentenza di merito dà conto, con argomentazione coerente, delle fonti istruttorie poste a base della decisione; in presenza di doppia conforme, il controllo sul n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è ulteriormente ristretto.
- Il danno emergente può essere provato anche mediante fatture e riscontri tecnici, purché il giudice accerti che si tratti di esborsi effettivamente sostenuti e congrui rispetto al pregiudizio subito.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. richiede che il comportamento della vittima abbia avuto efficienza causale nell’evento o nell’aggravamento del danno; non basta la mera violazione di regole cautelari se il fatto dannoso dipende da una causa esterna prevalente.
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