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Sentenza

Sentenza n. 66/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale Ordinario di Oristano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 282/2023 (n. 763/2023 rg), emessa in data 20.12.2023, depositata in pari data, non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Oristano del 4.4.2025.

Giustizia amministrativa202501028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano n. 282/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, a percepire il beneficio annuale di euro 500 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero all'erogazione complessiva di euro 2.000, oltre interessi legali. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 25 febbraio 2025, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento e l'attivazione della Carta elettronica del docente in favore della ricorrente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza di fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il rigetto è stato motivato sia dalla nomina del commissario ad acta, ritenuta misura idonea a garantire l'esecuzione, sia dalla sussistenza di ulteriori ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più strutture e soggetti, nell'eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle decisioni passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, per altre ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico e alle concrete modalità dell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza per l'inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, alle quali il Ministero deve conformarsi nell'esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente di accertare l'inadempimento dell'amministrazione statale e di ordinare l'esecuzione del giudicato.
  • Quando una sentenza passata in giudicato impone al Ministero il riconoscimento e l'attivazione di un beneficio amministrativo, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e precisare le concrete attività necessarie per dare piena esecuzione al comando giudiziale.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è una misura idonea ad assicurare l'attuazione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione; il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega e termine decorrente dalla richiesta della parte.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare ulteriori ragioni ostative, tra cui la complessità procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture, l'eccezionale serialità del contenzioso e la non essenzialità del beneficio dovuto.
  • La presenza di un commissario ad acta già nominato per il caso di ulteriore inottemperanza può costituire, di per sé, una ragione per respingere la domanda di astreinte, quando la misura sostitutiva sia ritenuta sufficiente a garantire l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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