Sentenza n. 1356/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n.1338 del 07 luglio 2025 del direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, pubblicata sulla piattaforma Siaps in data 16 luglio 2025, di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione del servizio di 118 (lotto f) in favore della Croce Italia Area Flegrea Odv; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CROCE ITALIA AREA FLEGREA ODV il 30\9\2025: a - della deliberazione n. 138 del 07.07.2025, con la quale il Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato la gara per il "Servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza (118), lotto F", in favore della Croce Italia Area Flegrea ODV, nella parte in cui non ha disposto l'esclusione della costituenda ATS "Philia" e/o sopravvalutata la relativa offerta tecnica; b - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi i verbali di gara, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione della costituenda ATS "PHILIA" e/o sopravvalutata la relativa offerta tecnica; c - ove e per quanto occorra, dell'art. 4 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui ha previsto che i mezzi utilizzati devono "essere rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1" e dell'Allegato 1, nella parte in cui ha previsto che l'automedica deve avere, oltre alla cilindrata non inferiore a 1600 centimetri cubici anche una "potenza non inferiore a Kw 110"; nonché ai sensi dell'art. 116 - comma 2 c.p.a. c - della comunicazione pec del 17.09.2025, nella parte in cui è stata trasmessa l'offerta tecnica della ricorrente principale oscurata in diverse parti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASSOCIAZIONE EUROPEA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO SAN LEONARDO ODV IN P. E Q. M. DELLA ATS PHILIA il 11\12\2025: della delibera n.1338 del 07.07.2025 del direttore generale dell’Asl Na2 Nord, già impugnata, nella parte in cui ha approvato gli atti di gara e, per l’effetto, aggiudicato la gara alla Croce Italia Area Flegrea Odv in virtù del punteggio complessivo tecnico riportato nel verbale del 03.06.2025 (allegato 04 - <riepilogo aggiudica>), parimenti già impugnato in uno ai verbali del seggio di gara dell’01.04.2025 e dell’11.04.2025, nella parte in cui non si è proceduto all’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, ed altresì ai verbali della commissione di gara del 30.05.2025 e del 03.06.2025, pure di già impugnati, nella parte in cui hanno del tutto contraddittoriamente sopravvalutato l’offerta tecnica della Croce Italia Area Flegrea, siccome oggi verificato e confermato a seguito della relativa ostensione, sottovalutando al contempo la migliore o quanto meno pari offerta tecnica della ricorrente, con particolare riferimento ai sub-criteri 1.1, 1.2 ed 1.3 di cui all’avviso pubblico di gara, impropriamente oscurati ex adverso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza 118, lotto F, in favore di un’altra organizzazione di volontariato, nonché gli atti di gara, i punteggi tecnici e il diniego parziale di accesso all’offerta dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione e ha chiesto l’ostensione integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità dell’accesso parziale, sostenendo che l’aggiudicataria aveva inizialmente dichiarato l’assenza di segreti tecnici e commerciali e che l’Amministrazione aveva recepito acriticamente la successiva opposizione, oscurando proprio le parti rilevanti per verificare la legittimità dell’aggiudicazione. Ha inoltre dedotto che l’aggiudicataria avrebbe reso una dichiarazione non veritiera sull’assenza di altri rapporti convenzionali relativi ai mezzi offerti, poiché almeno un’ambulanza era ancora impiegata nel precedente rapporto con la medesima ASL; tale violazione della clausola di esclusività avrebbe dovuto comportare l’esclusione. È stata contestata anche la non conformità dell’automedica Jeep Renegade offerta dall’aggiudicataria, avente potenza di 96 kW rispetto ai 110 kW minimi previsti dal capitolato, nonché l’attribuzione dei punteggi per i sub-criteri tecnici 1.1, 1.2 e 1.3, ritenuti illogici e sproporzionati rispetto al contenuto delle relazioni tecniche. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’automedica della ricorrente principale fosse a sua volta priva del requisito di potenza, che la clausola del capitolato fosse illogica e sproporzionata, che i punteggi attribuiti alla ricorrente principale fossero illegittimi e che anche la propria offerta fosse stata oscurata. Ha inoltre contestato l’accesso parziale alla propria offerta. La ricorrente principale ha poi proposto motivi aggiunti dopo l’ostensione disposta in corso di giudizio, ribadendo le censure sulla mancata esclusione dell’aggiudicataria, sull’irregolare accesso e sulla manifesta illogicità dei punteggi tecnici.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che il suo eventuale rigetto avrebbe reso improcedibile quello incidentale. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il Collegio ha ritenuto violata la clausola della lex specialis che imponeva, a pena di esclusione, che i mezzi principali e sostitutivi non fossero oggetto di altri rapporti convenzionali per il servizio 118. La clausola doveva riferirsi anche ai rapporti in essere con la stessa ASL che aveva indetto la gara, poiché il testo non prevedeva eccezioni per il gestore uscente e la ratio era garantire l’esclusività e l’effettiva disponibilità dei mezzi. L’Amministrazione non poteva differire il rispetto della condizione alla fase di avvio del servizio né introdurre, mediante interpretazione, un’eccezione non prevista dal bando. È stata inoltre accertata la non conformità dell’automedica Jeep Renegade, avente 96 kW anziché i 110 kW richiesti per entrambe le automediche, principale e sostitutiva. L’Amministrazione aveva confuso kW e cavalli vapore e, comunque, aveva ritenuto l’autovettura idonea senza effettuare un motivato giudizio di equivalenza. L’eventuale indicazione di un’altra automedica conforme non poteva sanare la carenza del mezzo sostitutivo richiesto dal capitolato. Il TAR ha anche ravvisato l’illegittimità dei punteggi attribuiti nei sub-criteri 1.1, 1.2 e 1.3: l’offerta dell’aggiudicataria non sviluppava nella sezione pertinente gli elementi richiesti, mentre l’offerta della ricorrente conteneva descrizioni più dettagliate e specifiche; l’attribuzione del punteggio massimo all’aggiudicataria e di punteggi inferiori o uguali alla ricorrente risultava manifestamente illogica e non rispettosa dell’autovincolo derivante dalla lex specialis. Il giudice ha ribadito che le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità, ravvisando però tali vizi nel caso concreto. In materia di accesso, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare criticamente l’effettiva sussistenza dei segreti tecnici e commerciali e non poteva aderire all’opposizione dell’aggiudicataria, che aveva previamente dichiarato l’assenza di tali segreti. È stata inoltre rilevata la violazione del termine dilatorio previsto dalla stessa deliberazione di aggiudicazione, poiché il contratto era stato stipulato dopo 21 giorni anziché dopo 32. Il ricorso incidentale è stato rigettato: l’automedica della ricorrente principale, essendo ibrida, raggiungeva complessivamente 119 kW sommando la potenza dei due motori; la contestazione della clausola sui 110 kW era comunque tardiva, poiché si trattava di clausola immediatamente escludente da impugnare entro il termine decorrente dalla pubblicazione dell’avviso. Il TAR ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato l’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., differendone la decorrenza al subentro del nuovo aggiudicatario o, in ogni caso, al trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza, facendo salve le prestazioni medio tempore eseguite. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in 10.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 117/2017
La procedura riguardava l’affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza ai sensi del Codice del Terzo settore.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La ricorrente ha invocato la decadenza dai benefici per la dichiarazione non veritiera resa dall’aggiudicataria; la decisione ha invece fondato l’annullamento sulla violazione della lex specialis e sulla mancata esclusione.
art. 35 d.lgs. 36/2023
Disciplina l’accesso e la riservatezza nelle procedure di affidamento; l’Amministrazione deve verificare concretamente la sussistenza dei segreti tecnici e commerciali e non può recepire acriticamente l’opposizione del concorrente.
art. 116 c.p.a.
È stato utilizzato per la domanda di accesso agli atti di gara; il giudice ha ritenuto illegittima l’ostensione parziale fondata su un’opposizione non coerente con la precedente dichiarazione dell’aggiudicataria.
art. 122 c.p.a.
L’annullamento dell’aggiudicazione ha comportato la declaratoria di inefficacia del contratto, con decorrenza differita per assicurare la continuità del servizio e salvezza delle prestazioni già eseguite.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Ha consentito al giudice di modulare gli effetti della decisione e di differire la decorrenza dell’inefficacia del contratto nell’interesse pubblico alla continuità del servizio.
art. 1 e Allegato II.5 d.lgs. 36/2023
Il principio di equivalenza può consentire l’ammissione di un prodotto difforme dalle specifiche tecniche solo dopo una verifica sostanziale e funzionale, adeguatamente motivata; non è sufficiente un’affermazione apodittica di idoneità.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione e i principi di trasparenza e imparzialità sono stati applicati alla valutazione delle offerte, alla gestione dell’accesso e alla verifica dei requisiti tecnici.
Massime di principio
- La lex specialis vincola tanto i concorrenti quanto la stazione appaltante: quest’ultima non può disapplicare o reinterpretare una clausola chiara introducendo eccezioni non previste, poiché ciò viola l’autovincolo amministrativo, la par condicio e l’imparzialità della gara.
- Quando il bando impone, a pena di esclusione, l’esclusività dei mezzi destinati a un servizio, la condizione deve sussistere già al momento della partecipazione e riguarda anche i rapporti convenzionali in essere con la stessa amministrazione aggiudicatrice, se la lex specialis non prevede un’eccezione per il gestore uscente.
- La verifica di equivalenza di un prodotto rispetto alle specifiche tecniche può sostituire la conformità meramente formale solo se accerta una corrispondenza sostanziale e funzionale ed è sorretta da una motivazione rafforzata; non è sufficiente dichiarare apoditticamente che un prodotto privo del requisito minimo è comunque idoneo.
- Le valutazioni della commissione di gara sulle offerte tecniche rientrano nella discrezionalità tecnica, ma sono sindacabili quando risultino manifestamente illogiche, incoerenti con i criteri della lex specialis o fondate su un evidente travisamento. È illegittimo attribuire il punteggio massimo a un’offerta che non sviluppa, nella sezione specificamente prescritta, gli elementi richiesti, attribuendo contemporaneamente un punteggio inferiore a un’offerta più dettagliata.
- In materia di accesso alle offerte di gara, l’Amministrazione deve vagliare criticamente e concretamente le dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali. Non può accogliere automaticamente l’opposizione di un concorrente che abbia previamente dichiarato l’assenza di segreti, né può oscurare le parti dell’offerta rilevanti per la difesa dell’istante senza adeguata verifica.
- Le clausole della lex specialis che impongono requisiti tecnici immediatamente impeditivi della partecipazione devono essere impugnate immediatamente, senza attendere l’esclusione o l’esito della gara; la loro contestazione successiva è tardiva.
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