Cassazione Penale, Sentenza n. 25544/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giglio ha proposto istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione nonostante la condanna per reato ostativo (art. 416-bis c.p.). Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità ritenendo che la porzione di pena relativa al reato ostativo non fosse ancora soddisfatta, che non ricorressero ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile e che le deduzioni del detenuto (condotta carceraria regolare, liberazione anticipata riconosciuta in precedenza, stato detentivo dei coimputati) non fossero idonee a superare la presunzione di persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e il conseguente pericolo di loro ripristino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, alla luce della riforma normativa (art. 4-bis modificato dal d.l. 31/10/2022 n.162 conv. in L. 30/12/2022 n.199), la presunzione di immanenza dei collegamenti per il non collaborante è divenuta relativa e il giudice di sorveglianza è tenuto a esercitare i poteri istruttori previsti dall'art. 4-bis comma 2 (acquisizione di informazioni dal comitato provinciale, PM, PNA, direzione dell'istituto, accertamenti patrimoniali, relazione dell'équipe trattamentale, ecc.). La Cassazione ha censurato l'ordinanza impugnata per motivazione insufficiente e per non aver considerato espressamente l'iniziativa riparatoria esibita dal detenuto; ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per un nuovo giudizio, libero nel merito, con obbligo di svolgere gli accertamenti istruttori necessari e di motivare compiutamente l'esito.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato ostativo di "prima fascia" rispetto alle misure alternative; la condanna per tale reato attiva le cautele previste dall'art. 4-bis in ordine all'accesso ai benefici penitenziari
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
La disposizione, nel testo applicabile ratione temporis (modificata dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazione dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), prevede che per i reati ostativi l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria o l'assoluta impossibilità di tali adempimenti e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino degli stessi. Il giudice deve altresì accertare iniziative a favore delle vittime e può richiedere dettagliate informazioni tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sollecitare il parere del pubblico ministero competente, acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto e disporre accertamenti patrimoniali e reddituali nei confronti dell'istante e delle persone a lui collegate. Quando dall'istruttoria emergono indizi di attuali collegamenti o di pericolo di ripristino, è onere del condannato fornire, entro congruo termine, elementi di prova contraria.
La novella ha trasformato la presunzione assoluta di persistenza dei collegamenti in una presunzione relativa superabile. Spetta al giudice della sorveglianza valutare, con i poteri istruttori previsti, se gli elementi prodotti siano sufficienti a escludere collegamenti attuali o il pericolo di ripristino; inoltre deve valutare iniziative riparatorie e motivare compiutamente l'accoglimento o il rigetto.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199
Atto di riforma che ha modificato l'art. 4-bis trasformando la presunzione in relativa e ampliando gli oneri istruttori e valutativi del giudice di sorveglianza
art. 58-ter cod. pen.
Norma che disciplina la collaborazione con la giustizia; l'art. 4-bis modificato consente l'accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione ai sensi di questa norma, purché sussistano gli ulteriori e specifici elementi richiesti
art. 51 cod. proc. pen., commi 3-bis e 3-quater
Riferimento procedurale indicato dalla giurisprudenza e dalla norma per il coinvolgimento, a seconda dei casi, del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o del pubblico ministero presso il tribunale capoluogo del distretto e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nella valutazione dell'istanza
Massime di principio
- La presunzione di persistenza dei collegamenti del non collaborante con la criminalità organizzata, introdotta in precedenza, è ora relativa: può essere superata mediante elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla sola condotta carceraria e alla mera dichiarazione di dissociazione.
- Il giudice di sorveglianza ha l'obbligo di attivare il circuito informativo e gli ampliati poteri istruttori di cui all'art. 4-bis comma 2: acquisire pareri, informazioni dal comitato provinciale, dalla direzione dell'istituto, verifiche patrimoniali e, se necessario, relazioni dell'équipe trattamentale.
- Le iniziative riparatorie a favore delle vittime costituiscono elemento di co-valutazione rilevante e devono essere espressamente considerate nella motivazione del provvedimento.
- Quando dall'istruttoria emergono indizi di collegamenti attuali o del pericolo di ripristino, è onere del detenuto fornire elementi di prova contraria entro un congruo termine; il giudice deve indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto.
- Motivazione sintetica o mera richiamazione della regolare condotta carceraria e dello stato detentivo dei coindagati non è di per sé sufficiente: il giudice deve valutare concretamente l'insieme degli indici, eventualmente svolgendo accertamenti supplementari.
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