Cassazione Penale, Sentenza n. 15646/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 23/09/2021 (parziale riforma della sentenza di primo grado che li aveva condannati per reati connessi a furto/rapina impropria, lesioni e resistenza): CANTONI deduceva violazione dell'art. 116 c.p. (mancato riconoscimento della diminuente per concorso anomalo) e dell'art. 81 c.p. (differente determinazione del trattamento sanzionatorio e riduzione degli aumenti per continuazione); LANCINI contestava la mancata qualificazione del fatto come tentata rapina impropria, sostenendo che l'intervento delle forze dell'ordine era successivo all'interruzione della condotta e che la sottrazione della bicicletta da parte di CANTONI sarebbe stata autonoma; SORETTI lamentava la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. (risarcimento del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di CANTONI e LANCINI per mancanza di specificità e per essere stati dedotti per motivi non consentiti, rigettando le censure che rimettevano in sostanza la valutazione di merito sui fatti e sulla congruità della pena. Per SORETTI la Corte ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., rinviando alla Corte d'appello di Brescia per riesaminare quel profilo; ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità di SORETTI sui reati contestati. Ha inoltre condannato CANTONI e LANCINI al pagamento delle spese processuali e a una ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 cod. pen.
La Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento della diminuente per concorso anomalo; ha richiamato il principio secondo cui la presenza non meramente occasionale che agevoli o dia sicurezza agli autori integra partecipazione al reato
art. 81 cod. pen.
Confermato l'aumento a titolo di continuazione nella misura minima (1/3) conforme al criterio applicato dal giudice di merito anche in presenza di recidiva reiterata; la valutazione della congruità della pena è rimessa al giudice di merito e non riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata
art. 62, n. 6 cod. pen.
La Corte ha rilevato la mancata valutazione della richiesta di attenuante del risarcimento del danno da parte della Corte territoriale e ha disposto l'annullamento con rinvio per consentire la verifica specifica di tale circostanza
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ribadito il limite della Corte di cassazione: non può riesaminare i fatti né la valutazione dell'attendibilità delle prove; il controllo è circoscritto alla verifica della completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione
art. 624, comma 2 cod. proc. pen.
Dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di SORETTI perché l'annullamento con rinvio riguarda una sola questione (l'attenuante) e non l'accertamento della colpevolezza
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata la norma che dispone la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti i cui ricorsi sono dichiarati inammissibili
artt. 110, 628 (commi secondo e terzo), 582, 585, 337 cod. pen.
Norme sostanziali richiamate a indicazione dei reati originariamente contestati (concorso, rapina impropria, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale); la qualificazione concreta è stata ritenuta corretta dai giudici di merito, salvo il profilo attenuante non valutato per SORETTI
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre una semplice rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi devono essere specifici, confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e dedurre vizi di diritto o di illogicità della motivazione
- La mera riproduzione dei motivi di appello o l'assenza di confronto con le argomentazioni della sentenza di merito comportano l'inammissibilità del ricorso per aspecificità
- La partecipazione al reato può essere integrata anche da una presenza non meramente casuale che abbia favorito o dato sicurezza agli autori, sicché condotte di supporto possono concorrere alla consumazione di una rapina impropria
- La determinazione della pena e l'estensione degli aumenti per continuazione restano valutazioni di merito difficilmente sindacabili in cassazione se la motivazione è adeguata e compatibile con i criteri di legge
- Se la Corte d'appello omette di motivare sulla concessione di un'attenuante chiesta dall'imputato, la Cassazione può annullare e rinviare il provvedimento per il nuovo esame di quel profilo
- L'annullamento con rinvio per motivi limitati non toccanti la responsabilità sostanziale non impedisce la dichiarazione di irrevocabilità della condanna ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
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