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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15646/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 23/09/2021 (parziale riforma della sentenza di primo grado che li aveva condannati per reati connessi a furto/rapina impropria, lesioni e resistenza): CANTONI deduceva violazione dell'art. 116 c.p. (mancato riconoscimento della diminuente per concorso anomalo) e dell'art. 81 c.p. (differente determinazione del trattamento sanzionatorio e riduzione degli aumenti per continuazione); LANCINI contestava la mancata qualificazione del fatto come tentata rapina impropria, sostenendo che l'intervento delle forze dell'ordine era successivo all'interruzione della condotta e che la sottrazione della bicicletta da parte di CANTONI sarebbe stata autonoma; SORETTI lamentava la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. (risarcimento del danno).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di CANTONI e LANCINI per mancanza di specificità e per essere stati dedotti per motivi non consentiti, rigettando le censure che rimettevano in sostanza la valutazione di merito sui fatti e sulla congruità della pena. Per SORETTI la Corte ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., rinviando alla Corte d'appello di Brescia per riesaminare quel profilo; ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità di SORETTI sui reati contestati. Ha inoltre condannato CANTONI e LANCINI al pagamento delle spese processuali e a una ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento della diminuente per concorso anomalo; ha richiamato il principio secondo cui la presenza non meramente occasionale che agevoli o dia sicurezza agli autori integra partecipazione al reato

  • art. 81 cod. pen.

    Confermato l'aumento a titolo di continuazione nella misura minima (1/3) conforme al criterio applicato dal giudice di merito anche in presenza di recidiva reiterata; la valutazione della congruità della pena è rimessa al giudice di merito e non riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    La Corte ha rilevato la mancata valutazione della richiesta di attenuante del risarcimento del danno da parte della Corte territoriale e ha disposto l'annullamento con rinvio per consentire la verifica specifica di tale circostanza

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ribadito il limite della Corte di cassazione: non può riesaminare i fatti né la valutazione dell'attendibilità delle prove; il controllo è circoscritto alla verifica della completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione

  • art. 624, comma 2 cod. proc. pen.

    Dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità di SORETTI perché l'annullamento con rinvio riguarda una sola questione (l'attenuante) e non l'accertamento della colpevolezza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata la norma che dispone la condanna alle spese del procedimento per i ricorrenti i cui ricorsi sono dichiarati inammissibili

  • artt. 110, 628 (commi secondo e terzo), 582, 585, 337 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate a indicazione dei reati originariamente contestati (concorso, rapina impropria, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale); la qualificazione concreta è stata ritenuta corretta dai giudici di merito, salvo il profilo attenuante non valutato per SORETTI

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito riproporre una semplice rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi devono essere specifici, confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e dedurre vizi di diritto o di illogicità della motivazione
  • La mera riproduzione dei motivi di appello o l'assenza di confronto con le argomentazioni della sentenza di merito comportano l'inammissibilità del ricorso per aspecificità
  • La partecipazione al reato può essere integrata anche da una presenza non meramente casuale che abbia favorito o dato sicurezza agli autori, sicché condotte di supporto possono concorrere alla consumazione di una rapina impropria
  • La determinazione della pena e l'estensione degli aumenti per continuazione restano valutazioni di merito difficilmente sindacabili in cassazione se la motivazione è adeguata e compatibile con i criteri di legge
  • Se la Corte d'appello omette di motivare sulla concessione di un'attenuante chiesta dall'imputato, la Cassazione può annullare e rinviare il provvedimento per il nuovo esame di quel profilo
  • L'annullamento con rinvio per motivi limitati non toccanti la responsabilità sostanziale non impedisce la dichiarazione di irrevocabilità della condanna ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

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