Cassazione Penale, Sentenza n. 18525/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tassone impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo violazione degli artt. 275, comma 3, 275-bis e 627 c.p.p. e lamentando che il giudice del rinvio non si fosse uniformato alla precedente sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. La difesa rilevava che l'attività contestata era quella di corriere per due trasporti di cocaina e che il gip aveva escluso l'affectio societatis, per cui la misura degli arresti domiciliari sarebbe stata adeguata; inoltre si contestava che il tribunale avesse riproposto le medesime argomentazioni già censurate dalla Cassazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la sentenza di annullamento della Cassazione fosse una pronuncia rescindente limitata al vizio di motivazione e non l'enunciazione di un principio di diritto vincolante. Il giudice del rinvio è libero di compiere una autonoma valutazione di merito purché motivi con argomentazioni diverse o integrate rispetto a quelle ritenute viziate; nel caso concreto il Tribunale ha ampliato il percorso argomentativo richiamando il collegamento indiziario dell'indagato con la famiglia Nirta, le modalità 'staffetta' dei trasporti, la fungibilità dei ruoli nel narcotraffico e la concreta possibilità che, anche dal domicilio, l'indagato potesse agevolare il traffico assumendo altri compiti. Tali argomentazioni sono state giudicate sufficienti per ritenere adeguata la custodia carceraria e quindi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato come criterio generale per la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che l'inadeguatezza di misure meno afflittive va valutata sul concreto pericolo di reiterazione e sulle specifiche modalità della condotta.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Riferito in relazione agli strumenti di controllo (es. prescrizioni specifiche) che possono accompagnare misure alternative; la Corte rileva che l'esistenza di tali presidi non esclude di per sé la possibilità che, per certe fattispecie e dati concreti, la custodia sia ritenuta necessaria.
art. 627 cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti della sentenza di annullamento e l'obbligo motivazionale del giudice del rinvio. La Corte precisa che, quando l'annullamento è per vizio di motivazione, il giudice del rinvio deve motivare con argomenti differenti o aggiuntivi rispetto a quelli censurati, ma mantiene una certa discrezionalità valutativa; non sempre l'annullamento impone un vincolo rigido di valutazione dei fatti.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Riferita al criterio prognostico del pericolo di reiterazione: la giurisprudenza permette di valutare il rischio anche sulla base di reati della stessa indole e non necessariamente dell'identico comportamento materiale.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come riferimento per la partecipazione a reato (concorso di persone) nella contestazione di tipo associativo.
art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norme della disciplina sugli stupefacenti che descrivono le fattispecie di traffico; utilizzate per qualificare i fatti e valutare la gravità indiziaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Una sentenza di annullamento per vizio di motivazione (sentenza rescindente) non sempre costituisce un principio di diritto vincolante: il giudice del rinvio resta libero di rivalutare i fatti purché fornisca argomentazioni diverse o integrate rispetto a quelle censurate.
- Il giudice del riesame, dopo annullamento per vizio motivazionale, è tenuto a non riproporre gli stessi vizi: deve motivare il mantenimento della misura con elementi nuovi o sviluppati diversamente, ma può comunque confermare la stessa misura se emergono argomentazioni concrete e adeguate.
- Il pericolo di reiterazione non va inteso come rischio di ripetere esattamente lo stesso fatto, bensì come rischio di commissione di reati della stessa indole; la 'fungibilità' dei ruoli nel narcotraffico giustifica la valutazione di rischio anche quando l'imputato era stato identificato come corriere.
- Le misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) possono essere ritenute inadeguate non solo se impediscono lo specifico ruolo contestato, ma anche quando non sono idonee a prevenire altre forme di partecipazione al reato organizzato, valutazione che richiede un esame fattuale dettagliato.
- L'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi alle indicazioni della Cassazione ha limiti: non è vincolato a ripetere la lettura probatoria della Suprema Corte e può compiere una autonoma valutazione del compendio indiziario, purché superi i vizi motivazionali segnalati.
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