Ordinanza n. 1555/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: - del provvedimento di inidoneità attitudinale notificato al ricorrente in data 28 Ottobre 2025, con cui è stata formalizzata l'esclusione dello stesso dal Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato recante la seguente motivazione “Ai sensi dell'art. 24 del D.M. del 09/09/2022, n. 168, la Commissione valutati gli accertamenti attitudinali di cui al punto 7 lett. A) e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente ha assunto la decisione sopra menzionata alla luce dei requisiti attitudinali previsti e ritenuti indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilità”; - della deliberazione della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, stilata in data 28 Ottobre 2025, nella parte in cui ha formulato il giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 12 Dicembre 2025; - ove occorrer possa, della scheda di valutazione attitudinale stilata sul conto del ricorrente dal perito selettore in data 27 Ottobre 2025, nella parte in cui la Commissione non ne ha tenuto conto ai fini della formulazione del giudizio finale, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 12 Dicembre 2025; - della relazione psicologica stilata sul conto del ricorrente in data 24 Ottobre 2025, conosciuta in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data in data 12 Dicembre 2025; -del test 16PF-5 e del questionario PS Inventory effettuati in sede concorsuale sul conto del ricorrente, nella parte in cui la Commissione ne ha travisato gli esiti, conosciuti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 12 Dicembre 2025; - di tutti i verbali di valutazione attitudinale, anche non conosciuti, nella parte in cui formulano un giudizio di inidoneità del ricorrente al ruolo messo a concorso; - ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 15, comma 5, del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, nella parte in cui prevede che “i giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso”; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il concorso pubblico per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato; - della graduatoria di merito di cui all'art.1 co.1 lett. a del bando di concorso per un'aliquota di n.2517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a 3117, pubblicata con decreto del Capo della Polizia sul sito web della polizia di stato in data 19 Dicembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, la deliberazione della Commissione, gli atti istruttori e valutativi, nonché, ove occorrente, le clausole del bando relative alla definitività del giudizio attitudinale. Ha dedotto, in sostanza, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e travisamento degli esiti degli accertamenti psicologici e attitudinali, lamentando che la Commissione collegiale non avrebbe adeguatamente spiegato il contrasto tra il giudizio finale negativo e il giudizio positivo espresso dal perito selettore all'esito del colloquio individuale preliminare. In particolare, il ricorrente ha evidenziato la contraddizione tra la descrizione dello psicologo, che lo aveva qualificato come "titubante e poco reattivo", e quella del perito selettore, che lo aveva ritenuto "disinvolto" e dotato di "sufficienti capacità espressive". È stata inoltre contestata la mancata considerazione della scheda di valutazione attitudinale, della relazione psicologica e degli esiti dei test somministrati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella fase cautelare e con riserva di ogni approfondimento nel merito, un sufficiente fumus boni iuris. La criticità è stata individuata nella motivazione del giudizio finale: la Commissione non era vincolata al precedente giudizio del perito selettore, ma avrebbe dovuto spiegare con sufficiente chiarezza le ragioni dell'esito negativo, soprattutto in presenza di valutazioni preliminari positive e di specifiche contraddizioni tra gli atti istruttori. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha accolto la domanda cautelare e ordinato il riesame del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha disposto anche l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno, con termine di trenta giorni e successivo deposito della prova entro dieci giorni. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha disposto una misura cautelare di riesame.
art. 24 D.M. 9 settembre 2022, n. 168
"Ai sensi dell'art. 24 del D.M. del 09/09/2022, n. 168, la Commissione valutati gli accertamenti attitudinali di cui al punto 7 lett. A) e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente ha assunto la decisione sopra menzionata alla luce dei requisiti attitudinali previsti e ritenuti indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilità"
È richiamata quale base normativa del giudizio di inidoneità attitudinale e della valutazione collegiale dei requisiti richiesti.
art. 15, comma 5, del bando di concorso
"I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso"
La clausola prevede la definitività del giudizio della Commissione e l'esclusione del candidato non idoneo; la sua legittimità è stata impugnata in via eventuale, ma non è stata decisa in questa fase.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento disposto dal TAR.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento.
Massime di principio
- In sede di valutazione cautelare, il giudizio di inidoneità attitudinale espresso da una commissione concorsuale può essere sospeso o seguito da un ordine di riesame quando la motivazione finale non spiega adeguatamente il contrasto tra le risultanze dei precedenti accertamenti individuali e il giudizio collegiale negativo.
- La commissione chiamata a formulare il giudizio attitudinale finale non è vincolata dai giudizi o pareri preliminari del perito selettore, ma deve motivare in modo chiaro e specifico le ragioni per cui se ne discosta, soprattutto quando tali valutazioni preliminari siano positive su profili rilevanti.
- La presenza di valutazioni istruttorie contraddittorie impone alla commissione di confrontarsi espressamente con tali contraddizioni; il loro mancato esame può integrare, almeno ai fini cautelari, una carenza motivazionale idonea a giustificare il riesame.
- Quando il numero dei controinteressati collocati nella graduatoria finale è particolarmente elevato, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo termini per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
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