Cassazione Civile, Ordinanza n. 06720/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto un ricorso qualificato come "regolamento necessario di competenza ex art. 42 e segg. c.p.c." contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, decidendo su un precedente ricorso tributario, aveva rilevato d'ufficio la litispendenza tra due giudizi originariamente instaurati dinanzi a diverse commissioni tributarie, dichiarando la causa successivamente proposta improponibile e cassando senza rinvio la sentenza di merito. Con il primo motivo ha dedotto la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che mancasse l'identità tra le due cause, poiché i due ricorsi originari avrebbero avuto oggetto diverso: uno riguardante sanzioni e l'altro l'intimazione di pagamento per maggiori imposte. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità per motivazione omessa o apparente ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte si fosse limitata ad affermare la litispendenza senza esaminare il contenuto effettivo dei ricorsi originari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il rimedio esperito non fosse astrattamente utilizzabile contro una pronuncia della stessa Cassazione che, rilevata la litispendenza, abbia cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Secondo la Corte, il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. è esperibile contro il provvedimento del giudice di merito che dichiari la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., ma non contro la pronuncia della Cassazione che dichiari direttamente la litispendenza e chiuda definitivamente il giudizio per improponibilità originaria della causa. La domanda è stata quindi definita con inammissibilità; non sono state liquidate spese perché l'Agenzia è rimasta intimata e non si è difesa. È stata inoltre applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., con condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, mentre è stata esclusa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per assenza di difesa della controparte.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
La litispendenza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; la sua dichiarazione, se resa dal giudice di merito, è impugnabile con regolamento necessario di competenza.
art. 42 c.p.c.
La ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza
Il regolamento necessario di competenza è il rimedio esclusivo contro l'ordinanza del giudice di merito che decida sulla litispendenza senza pronunciare sul merito; non è invece esperibile contro la pronuncia della Cassazione che dichiari direttamente la litispendenza e cassi senza rinvio.
art. 382, comma 3, c.p.c.
La cassazione senza rinvio è ammessa solo nei casi tipizzati di difetto assoluto di giurisdizione, improponibilità originaria della domanda o improseguibilità del giudizio; la declaratoria di litispendenza con annullamento senza rinvio rientra nell'ipotesi di improponibilità originaria per violazione del ne bis in idem.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per denunciare la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di norme processuali.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
È stato invocato per dedurre la nullità della motivazione in quanto omessa o apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È stato invocato in relazione al requisito di motivazione del provvedimento.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per il regime sanzionatorio conseguente alla decisione conforme alla proposta.
art. 375 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 391-bis c.p.c.
È richiamato come rimedio eventualmente esperibile, ove ne ricorrano i presupposti, contro le pronunce della Cassazione.
art. 391-ter c.p.c.
È richiamato come rimedio straordinario esperibile contro le sentenze della Cassazione che pronunciano sul merito.
art. 395 c.p.c.
La Corte esclude che le sentenze della Cassazione siano revocabili per il motivo di cui al n. 5 quando ricorrano i presupposti dell'art. 391-ter.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La sua applicazione è collegata alla definizione del giudizio conforme alla proposta, ma nel caso concreto è esclusa perché la controparte è rimasta intimata e non ha svolto difese.
art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte afferma che, quando il giudizio è definito in conformità alla proposta, l'applicazione della sanzione segue come conseguenza legale tipica; nel caso concreto è stata irrogata una somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza è il rimedio esclusivo avverso l'ordinanza del giudice di merito che, pronunciando sulla litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., non definisca il merito della controversia.
- La pronuncia della Corte di cassazione che, rilevata la litispendenza, cassi senza rinvio la sentenza impugnata e dichiari improponibile la causa non è impugnabile con regolamento necessario di competenza, poiché chiude definitivamente il giudizio.
- La litispendenza va accertata sulla base del criterio della prevenzione e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado; la dichiarazione della litispendenza comporta, se resa dalla Cassazione, cassazione senza rinvio quando la causa successivamente proposta non poteva essere instaurata per violazione del ne bis in idem.
- La cassazione senza rinvio costituisce ipotesi tassativa e non discrezionale, limitata ai casi previsti dall'art. 382, comma 3, c.p.c.; quando la causa è improponibile originariamente per litispendenza, la chiusura del giudizio è coerente con tale disciplina.
- La motivazione apparente non sussiste quando la Corte enunci un principio di diritto consolidato e applichi il criterio processuale decisivo; la censura sul merito della valutazione di litispendenza non può trasformare un rimedio inammissibile in un mezzo di impugnazione ordinario.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. consegue secondo una valutazione legale tipica, non rimessa a discrezionalità del giudice.
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