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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34866/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi non specifici e meramente apparenti, perché reiterativi delle doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confutare le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 20 febbraio 2025, deducendo due motivi centrati su travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per i reati contestati. In particolare, ha contestato l'attendibilità del riconoscimento dell'imputato e, più in generale, la ricostruzione probatoria posta a base della condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero sostanzialmente quelle già dedotte in appello, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione di merito, e quindi prive del requisito di specificità richiesto a pena di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e non meramente ripetitivi delle doglianze già proposte in appello; in difetto, è inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo sostanzialmente identico i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione.
  • La denuncia di travisamento della prova o di vizi motivazionali non è sufficiente, di per sé, a superare il vaglio di ammissibilità se non si indica in modo concreto e specifico quale passaggio della motivazione sia illogico, contraddittorio o fondato su una prova effettivamente travisata.
  • L'attacco all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se la Corte di merito ha offerto una valutazione non illogica e congrua, la mera riproposizione di una diversa lettura del compendio probatorio non integra un motivo specifico di ricorso.
  • La funzione del motivo di ricorso è quella di formulare una critica argomentata alla decisione impugnata; in mancanza di un reale confronto con la ratio decidendi, il motivo è apparente e determina inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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