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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12747/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Corallo impugnava la riforma, ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione di primo grado che aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni per il reato di cui all'art. 612 c.p. Il ricorso articolava due censure principali: (1) l'appello della parte civile sarebbe stato inesistente o generico e dunque inammissibile per mancata specificazione della causa petendi, del petitum e dell'entita del danno; (2) il giudice d'appello avrebbe illegittimamente riformato la decisione di primo grado basandosi su una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., con conseguente violazione dei principi di diritto relativi alla rinnovazione probatoria e del giusto processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo ritenendo l'appello della parte civile sufficientemente specifico e quindi ammissibile. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che il Tribunale, avendo riformato la valutazione dell'attendibilita delle dichiarazioni rilevanti senza rinnovare l'istruttoria, abbia violato i principi consolidati di diritto (anche alla luce delle Sezioni Unite) che impongono la rinnovazione delle prove dichiarative decisive quando la sentenza di appello modifica la decisione in peius basandosi su quelle medesime prove. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, da svolgersi davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma penale che disciplina il reato al centro del procedimento; qui individuata come fatto-reato da cui deriva l'azione civile per il risarcimento del danno.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato nel ragionamento sulla responsabilità civile collegata al reato, in connessione con gli artt. 2043 e 2059 c.c.; il riferimento serve a ricordare che l'azione civile penale si fonda sui principi generali della responsabilità civile e sulla prova del danno

  • art. 2043 c.c.

    Principio generale della responsabilità aquiliana: il risarcimento del danno per fatto illecito; applicato come criterio per la valutazione del danno nella sede civile innestata nel processo penale

  • art. 2059 c.c.

    Regola sulla liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa; la Corte richiama l'esigenza che il danno sia provato e quantificabile anche ai fini dell'azione civile nel processo penale

  • art. 581 c.p.p.

    Norma processuale relativa ai mezzi di impugnazione; citata nel contesto della valutazione della correttezza formale delle impugnazioni

  • art. 591 c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello, richiamata nella critica formale all'atto di appello della parte civile (specificazione di motivi, petitum e causa petendi)

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Fondamento per i motivi di cassazione invocati (violazione di legge), utilizzato dal ricorrente per inquadrare le censure devolute a questa Corte

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Norma introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 che disciplina i limiti di ammissione delle prove in appello; la Corte precisa che, pur essendo normativa eccezionale e limitata, non esonera il giudice d'appello dall'obbligo di rinnovare l'istruttoria quando la riforma si fonda su una diversa valutazione di prove dichiarative decisive

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma sulla nullità del processo che può essere invocata quando il mancato rispetto delle regole sull'assunzione della prova incide sulla validità del giudizio; richiamata nella discussione sulla nullità per mancata rinnovazione probatoria

  • art. 180 c.p.p.

    Norma sulle nullità relative al dibattimento; citata unitamente all'art. 178 per evidenziare la rilevanza processuale della mancata rinnovazione dell'istruttoria

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.; la Corte chiarisce che l'intervento legislativo ha valore speciale ma non elimina il principio del giusto processo che può imporre la rinnovazione probatoria quando la decisione di appello modifica l'esito cautelando interessi civili

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite: Dasgupta, Patalano, Cremonini, ecc.)

    La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che affermano il principio secondo cui, quando l'appello modifica la valutazione di prove dichiarative decisive già valutate in primo grado, il giudice d'appello è tenuto a rinnovare l'istruttoria; questo principio resta vitale anche dopo l'introduzione del comma 3-bis

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello modifica l'esito di primo grado basandosi su una valutazione diversa dell'attendibilita di prove dichiarative considerate decisive, deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria probatoria; la mancata rinnovazione comporta annullamento della decisione di appello.
  • L'appello proposto dalla parte civile e diretto a ottenere una pronuncia di condanna agli effetti civili puo essere considerato ammissibile anche se non reca espressa indicazione che sia proposto 'ai soli effetti civili', purché i motivi siano sufficientemente specifici nelle ragioni della pretesa risarcitoria.
  • L'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis, non autorizza a derogare al principio del giusto processo: le norme speciali che regolano l'ammissione della prova in appello non possono precludere, quando siano in gioco valutazioni decisive, la rinnovazione probatoria necessaria per garantire un giudizio equo.
  • Quando la Corte di cassazione annulla per mancata rinnovazione dell'istruttoria una sentenza di condanna ai soli effetti civili, il rinvio puo essere disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello per garantire la corretta cognizione sulla quantificazione del danno.
  • In strategia difensiva, se l'appello civile del contendente comporta una riforma basata su dichiarazioni decisive, chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria o, in cassazione, dedurre la violazione degli artt. 178 e 180 c.p.p. e della giurisprudenza delle Sezioni Unite è un rimedio efficace per ottenere l'annullamento.

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