Sentenza del 06/03/2019 n. 1409 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso introduttivo - notifica diretta - difetto di sottoscrizione dell'addetto alla ricezione - inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo viziata la sottoscrizione a stampa dell'avviso di accertamento. In appello è emerso però un profilo preliminare e assorbente: il ricorso introduttivo era stato notificato mediante consegna diretta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ma sulla copia dell'atto depositata non risultava la sottoscrizione di alcun funzionario o impiegato addetto alla ricezione. Tale carenza è stata qualificata come inesistenza della notificazione, non sanabile dalla costituzione in giudizio del Comune né dalla presenza di altri documenti attestanti la consegna.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado senza esaminare il merito relativo alla validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, dichiarando inammissibile il ricorso originario del contribuente. L'inammissibilità è stata ritenuta rilevabile d'ufficio e insanabile, poiché nel processo tributario la notificazione rituale del ricorso costituisce una modalità predeterminata di esercizio del potere di impugnazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La notificazione può essere effettuata all'ufficio del Ministero delle finanze e all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
Quando il ricorso tributario è notificato mediante consegna diretta all'ente locale, sulla copia dell'atto deve risultare la sottoscrizione dell'impiegato o funzionario addetto alla ricezione. L'assenza di tale sottoscrizione determina l'inesistenza della notificazione.
Art. 20, d.lgs. n. 546/1992
Rinvio alle modalità di notificazione previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 546/1992.
Le regole dell'art. 16 si applicano anche alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio tributario.
Artt. 22 e 53, d.lgs. n. 546/1992
L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.
Il giudice può rilevare autonomamente l'inammissibilità del ricorso in qualsiasi fase del processo; la costituzione della controparte non impedisce tale rilievo.
Art. 1, comma 87, legge n. 549/1995
La disposizione consente, in determinate condizioni, la sottoscrizione a stampa degli atti prodotti con sistemi automatizzati, con indicazione del nominativo del funzionario responsabile. La questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per vizio della notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la consegna diretta del ricorso all'ente locale richiede che la copia dell'atto notificato riporti la sottoscrizione dell'impiegato o funzionario addetto alla ricezione.
- Una ricevuta separata, un protocollo, una distinta o qualsiasi altro documento estraneo alla copia del ricorso non sostituisce la sottoscrizione richiesta sulla copia dell'atto notificato.
- La mancata sottoscrizione dell'addetto alla ricezione può comportare l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso, impedendo l'esame delle ragioni di merito.
- La costituzione in giudizio della controparte, la produzione di difese o la conoscenza effettiva dell'atto non necessariamente sanano il vizio, quando la notificazione è considerata inesistente e non meramente nulla.
- Prima di esaminare la fondatezza dell'impugnazione, occorre verificare rigorosamente la regolarità della notificazione, la prova della tempestività e il rispetto delle forme processuali previste dalla legge.
- La decisione riguarda specificamente la consegna diretta prevista dalla disciplina del processo tributario; per modalità di notificazione diverse possono applicarsi regole e conseguenze differenti.
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