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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determina di aggiudicazione prot. n. 564 del 18.2.2026 della procedura negoziata per la fornitura di un analizzatore termogravimetrico equipaggiato con detector di spettroscopia di massa e relativo servizio di garanzia, assistenza e manutenzione; - dei verbali di gara della commissione giudicatrice in data 16.2.2026; - della nota del RUP prot. n. 978 del 13.3.2026, recante la reiezione dell’istanza di riesame in autotutela; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi inclusi la determina prot. n. 380 del 5.2.2026, il disciplinare, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché l’ulteriore documentazione di gara; e per la condanna dell’ente al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, o, in subordine, al ristoro per equivalente;

Giustizia amministrativa202600304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di un analizzatore termogravimetrico con detector di spettroscopia di massa, unitamente ai verbali di gara, al rigetto dell’istanza di riesame in autotutela e agli ulteriori atti di gara

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa controinteressata, deducendo che il macchinario offerto non possieda una caratteristica tecnica minima prevista dal capitolato, consistente nella linea di trasferimento dallo strumento TGA al detector MS riscaldata fino a 350°C, e non disponga del requisito premiale relativo al sistema di coibentazione della linea di connessione TG-MS. Secondo la ricorrente, la flangia KF, i raccordi metallici e il tratto di capillare libero a valle del forno non sarebbero dotati di sistemi di riscaldamento attivo né adeguatamente coibentati; inoltre, le guarnizioni della flangia avrebbero una temperatura massima di esercizio inferiore, la conduzione attraverso l’acciaio determinerebbe una significativa caduta termica e il capillare in quarzo fuso tenderebbe a ridurre il calore. Da tali carenze deriverebbe l’inidoneità dello strumento ad analizzare correttamente materiali organici, inorganici e organometallici, per il rischio di formazione di punti freddi, condensazione, assorbimento o perdita dei composti. La stazione appaltante ha sostenuto, invece, che il dispositivo garantirebbe il riscaldamento continuo dell’intero percorso dei gas fino a 350°C, in parte attivo e in parte passivo, e che i diversi componenti sarebbero termicamente accoppiati alla linea riscaldata, così da evitare punti freddi e fenomeni di condensazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, ritenendo prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’esigenza della stazione appaltante di non perdere i finanziamenti esterni del PNRR, soggetti a rendicontazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Il pregiudizio dedotto dalla ricorrente è stato ritenuto adeguatamente tutelabile, ove ne ricorrano i presupposti, mediante il risarcimento per equivalente. Il Collegio non ha definito nel merito la controversia tecnica: ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Direttore del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, con facoltà di delega a un docente esperto. Il verificatore dovrà accertare se lo strumento offerto possieda la caratteristica minima della linea riscaldata fino a 350°C e il requisito del sistema di coibentazione, nonché la sua idoneità a evitare punti freddi e fenomeni di condensazione, assorbimento e perdita di composti, consentendo l’analisi corretta dei materiali indicati. La verificazione dovrà svolgersi nel contraddittorio delle parti, con eventuali prove sullo strumento, entro il 31 luglio 2026; la relazione dovrà essere depositata entro il 15 settembre 2026. L’udienza di merito è stata fissata al 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, che è stata esaminata e rigettata dal Tribunale in ragione del bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per accertare profili tecnici rilevanti ai fini della decisione; nel caso concreto è stata disposta una verificazione sull’effettivo possesso dei requisiti tecnici del macchinario offerto.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una controversia relativa alla conformità tecnica dell’offerta richiede accertamenti specialistici non risolvibili sulla sola base degli atti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., formulando al verificatore quesiti puntuali sui requisiti contestati e sull’idoneità funzionale della soluzione offerta.
  • Nella fase cautelare relativa all’impugnazione dell’aggiudicazione di un contratto finanziato con risorse soggette a un termine perentorio di rendicontazione, il giudice può negare la sospensione quando l’interesse pubblico alla conservazione del finanziamento prevale sugli interessi contrapposti e il pregiudizio del concorrente risulta suscettibile di tutela mediante risarcimento per equivalente.
  • La verificazione disposta nel processo amministrativo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere consentito di assistere alle operazioni tramite tecnici di fiducia e, ove necessario, di sottoporre a esame diretto il bene o lo strumento oggetto dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivo

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