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Sentenza

Sentenza del 22/04/2016 n. 8139 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2003 ritenendo illegittima la mancata allegazione del processo verbale di constatazione richiamato nell'avviso. Secondo l'Amministrazione, il verbale non doveva essere nuovamente allegato perché era già stato consegnato integralmente alla contribuente, nella persona del suo legale rappresentante, il 6 maggio 2005. La Corte ha inoltre esaminato le questioni processuali relative alla cancellazione della società dal registro delle imprese, alla prosecuzione del mandato del difensore e alla legittimazione dell'ex liquidatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati, ritenendo errata la decisione della C.T.R. La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida anche senza allegazione del documento richiamato quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza, come nel caso del processo verbale di constatazione già notificato. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile nei confronti dell'ex liquidatore, che non è successore processuale della società estinta rispetto ai debiti sociali. Nel giudizio di rinvio dovrà essere instaurato il contraddittorio con gli ex soci, subentrati nella posizione processuale della società estinta.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto.

    L'obbligo di allegazione non opera quando il documento richiamato sia già stato integralmente e legalmente conosciuto dal contribuente, ad esempio perché gli è stato precedentemente notificato o consegnato.

  • Art. 2495, comma 2, Codice civile

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione.

    La società cancellata perde la capacità di stare in giudizio; gli ex soci subentrano nella posizione processuale nei limiti derivanti dalla successione nei rapporti della società estinta.

  • Art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    Differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione.

    La disposizione ha natura sostanziale e non interpretativa, quindi non è retroattiva. Si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi.

  • Art. 300 Codice di procedura civile

    Disciplina la dichiarazione e notificazione degli eventi che incidono sulla capacità processuale della parte.

    Se l'estinzione della società si verifica durante il giudizio e non viene dichiarata o notificata dal difensore prima della decisione, opera il principio di ultrattività del mandato: il difensore continua a rappresentare la parte e la notificazione presso di lui resta valida.

  • Art. 369 Codice di procedura civile

    Disciplina il deposito degli atti e dei documenti necessari a sostegno del ricorso per cassazione.

    L'Agenzia ha validamente documentato in cassazione la precedente notificazione del processo verbale di constatazione alla contribuente.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem non è automaticamente nullo se il documento richiamato non è allegato: l'allegazione può essere superflua quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e comprovata conoscenza.
  • Per evitare contestazioni, l'Amministrazione deve poter dimostrare quando e a chi il documento richiamato sia stato consegnato o notificato; la conoscenza deve essere effettiva e legalmente acquisita.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina, di regola, l'estinzione e la perdita della capacità processuale. Se l'evento non viene dichiarato nel processo, il difensore può tuttavia continuare a rappresentarla in forza dell'ultrattività del mandato.
  • L'ex liquidatore non è, per il solo fatto di aver ricoperto tale ruolo, successore processuale della società rispetto ai debiti tributari; un'eventuale responsabilità personale richiede un'autonoma azione e uno specifico titolo.
  • Quando la società contribuente si estingue, il giudizio deve essere proseguito nei confronti degli ex soci, secondo le regole della successione nei rapporti della società estinta.

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