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Ordinanza

Ordinanza n. 823/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’esecuzione del decreto n. 522/2022 RG emesso dalla Corte di appello di Napoli

Giustizia amministrativa202400216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Napoli che ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di 1.200 euro, oltre interessi legali dalla domanda, e delle spese legali in favore dei procuratori distrattari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 522/2022, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione e delle spese legali. Nel corso del giudizio è intervenuta la legge n. 207/2024, il cui art. 1, comma 817, ha modificato l’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo il comma 12-bis. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, per i due anni successivi al decorso di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, non possano essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e siano sospesi quelli già pendenti. Il TAR ha quindi esaminato incidentalmente la non manifesta incostituzionalità della disciplina, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236/2021.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio di ottemperanza, ritenendo applicabile la causa di sospensione automatica prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, in combinato disposto con l’art. 79, comma 1, c.p.a. La sospensione opera per il biennio previsto dalla norma, decorrente dopo i venti giorni dall’entrata in vigore della legge n. 207/2024. Il Collegio ha ritenuto la disposizione non manifestamente incostituzionale: la fattispecie è diversa da quella esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236/2021, poiché la sospensione è collegata a nuove modalità di presentazione delle istanze e di liquidazione dei pagamenti. Secondo il TAR, la Corte costituzionale non ha escluso in assoluto la legittimità di sospensioni protratte oltre un anno, ma ha censurato una proroga non aggiornata e non adeguatamente bilanciata tra i diritti dei creditori e gli interessi dell’amministrazione debitrice. Il TAR ha precisato che il giudizio potrà proseguire ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Sebbene per il giudizio di ottemperanza non sia normalmente richiesta tale istanza, essa è necessaria quando il processo sia stato sospeso, non potendo la riassunzione avvenire d’ufficio; l’iniziativa officiosa sarebbe possibile soltanto ai fini della declaratoria di perenzione. I profili di rito, di merito e sulle spese sono rimasti impregiudicati.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. per l’ottemperanza

    Fondamento processuale dell’azione diretta a ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente la sospensione del processo nei casi previsti dalla legge; è richiamato quale base processuale della sospensione.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    il giudizio proseguirà ai sensi dell’art. 80, co. 1, cod. proc. amm. a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza

    Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del giudizio richiede un’iniziativa di parte entro il termine indicato dal giudice.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    per i giudizi di ottemperanza non sia prevista la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza

    La deroga alla necessità dell’istanza nel rito ordinario dell’ottemperanza non opera una volta verificatasi una causa di sospensione del processo.

  • art. 105 c.p.a.

    la riassunzione del processo d’ufficio determinerebbe l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio

    È richiamato per evidenziare le conseguenze processuali dell’eventuale riassunzione officiosa non consentita.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

    Introduce una causa automatica di sospensione, per il biennio previsto, dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    ha innovato l’art. 5-sexies l. n. 89/2001, aggiungendo – tra le altre modifiche – il comma 12-bis

    È la disposizione che ha introdotto il comma 12-bis e le nuove modalità di rinnovo delle domande di pagamento.

  • sentenza Corte costituzionale n. 236/2021

    una misura che, costituzionalmente “tollerabile ab origine, è divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto di una proroga di lungo corso e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco”

    Il precedente è distinto perché riguardava una proroga della sospensione non accompagnata da un aggiornamento del bilanciamento tra tutela giurisdizionale dei creditori e interessi dell’esecutato pubblico.

  • art. 24 Cost.

    diritto di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost.

    È indicato quale parametro costituzionale inciso dalla sospensione delle procedure esecutive quando essa divenga sproporzionata e irragionevole.

Massime di principio

  • La sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 per i crediti derivanti dalla legge Pinto liquidati fino al 31 dicembre 2021 opera anche nei giudizi già pendenti, decorso il termine iniziale di venti giorni previsto dalla disposizione e per il successivo biennio.
  • La sospensione legislativa delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza non è di per sé costituzionalmente illegittima; la sua compatibilità con gli artt. 24 e 111 Cost. dipende dalla ragionevolezza, proporzionalità e attualità del bilanciamento tra il diritto del creditore munito di titolo giudiziale e le esigenze organizzative e finanziarie dell’amministrazione debitrice.
  • La sospensione può ritenersi ragionevolmente giustificata quando sia collegata a nuove modalità di presentazione delle domande e di liquidazione dei pagamenti, idonee a perseguire una più celere definizione dei crediti.
  • Dopo la sospensione del processo amministrativo, la prosecuzione richiede un’iniziativa di parte mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla cessazione della causa sospensiva, anche quando per il rito dell’ottemperanza tale istanza non sia normalmente necessaria.
  • In presenza di una causa di sospensione, la riassunzione d’ufficio del giudizio non è consentita, salvo l’eventuale iniziativa officiosa funzionale alla declaratoria di perenzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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