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Sentenza

Sentenza n. 127/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 403/2024 della Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 232/2024), pubblicata in data 07.11.2024, notificata il 27.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore di parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 5.285,42.

Giustizia amministrativa202502726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 5.285,42 per abusiva reiterazione di contratti di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, con pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: deposito di copia della sentenza attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificazione del titolo all'Amministrazione presso il domicilio reale e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso. La domanda non comprendeva le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, rispetto alle quali la ricorrente non aveva legittimazione a chiedere l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, comprese quelle dovute a titolo di interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e ponendo a carico della ricorrente l'onere di segnalare tempestivamente l'infruttuoso decorso del termine. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti del Piemonte, rilevando il carattere seriale dell'inerzia ministeriale e i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 475 c.p.c.

    Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale; dopo le modifiche normative richiamate, non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro dell'eliminazione della necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 55 d.m. 55/2014

    I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, con riduzione in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, termine applicabile anche alle azioni di ottemperanza contro le amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice civile, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento del capitale e degli interessi legali maturati, fissando un termine per l'adempimento e nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La parte vittoriosa nel giudizio civile non è legittimata a promuovere l'ottemperanza per le spese liquidate direttamente in favore dei propri difensori antistatari, poiché tali somme spettano autonomamente ai procuratori distrattari.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
  • L'accertata inerzia reiterata dell'amministrazione nell'eseguire giudicati di condanna, con conseguente maturazione di interessi, eventuali penalità di mora e ulteriori spese, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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