Sentenza n. 405/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento n. A07009 del 20.1.2023 , comunicato il 21.8.2025, recante diniego delle due istanze di condono 32629-11319 del 26.5.86 prat. 10874 (l. 47/85) e prot. 19995 del 31.3.96 prat. 4474 (l. 724/94) e la dichiarazione del diritto del ricorrente alla concessione edilizia in sanatoria per: il piano terra su istanza di condono ex L. 47/85; per il 1°piano (2° livello fuori terra) su istanza di condono ex L.724/94 per l’immobile -OMISSIS- Via -OMISSIS- al Nceu fg. -OMISSIS-del Comune di Catania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle domande di condono edilizio relative a un piano terra e a un primo piano di un immobile sito in area vincolata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a due istanze di condono edilizio presentate ai sensi della l. 47/1985 e della l. 724/1994, chiedendone l'annullamento e sostenendo la formazione del silenzio-assenso. Ha dedotto: violazione dell'art. 35 l. 47/1985, della l. 724/1994 e della normativa regionale siciliana, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, assumendo che il piano terra fosse anteriore al vincolo e che la documentazione richiesta fosse stata trasmessa; violazione dell'art. 17-bis l. 241/1990, per formazione del silenzio-assenso sui nulla osta paesaggistici; efficacia equipollente a nulla osta della nota della Soprintendenza del 15 marzo 2017; violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, del principio di partecipazione e del divieto di motivazione per relationem o "a rate"; violazione dei termini di conclusione del procedimento e dell'art. 21-septies l. 241/1990, in ragione dell'adozione del diniego nel 2023 e della sua notificazione nel 2025; violazione dei principi di buona amministrazione, lealtà e correttezza, sostenendo che il ritardo comunale avrebbe impedito di avvalersi di condoni successivi; lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà e carenza di motivazione; infine, violazione del contraddittorio per mancata comunicazione agli eredi dell'originario istante. Il Comune ha contestato tutte le censure. Nel corso del giudizio l'immobile è stato demolito in esecuzione di una sentenza penale, circostanza che il ricorrente ha ritenuto non ostativa alla permanenza dell'interesse.
La decisione
Il Collegio ha rilevato preliminarmente che la demolizione dell'immobile avrebbe potuto determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché rendeva inutile la regolarizzazione richiesta; tuttavia, stante la generica dichiarazione di interesse e l'infondatezza del ricorso, ha esaminato il merito. Ha respinto il primo motivo perché l'art. 32 l. 47/1985 richiede la verifica della compatibilità con il vincolo esistente al momento della decisione, anche se l'opera è anteriore all'imposizione del vincolo. In area vincolata il silenzio-assenso sul condono non si forma con il solo decorso del termine, occorrendo il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. L'art. 17-bis l. 241/1990 riguarda i rapporti procedimentali tra amministrazioni e non si applica alle domande di condono edilizio di parte. Il superamento dei termini ordinatori non vizia il provvedimento finale. Ha respinto il secondo motivo perché la nota della Soprintendenza del 15 marzo 2017 non costituiva nulla osta paesaggistico: essa subordinava l'autorizzazione all'irrogazione e riscossione dell'indennità paesaggistica e, comunque, mancava il nulla osta dell'Assessorato regionale competente per l'area "Oasi del Simeto". Ha respinto il terzo motivo perché il diniego era fondato sulla mancata produzione del certificato di idoneità sismica, della documentazione catastale e dei nulla osta dell'A.R.T.A. e della Soprintendenza; dagli atti risultava che questi ultimi non erano mai stati prodotti. La documentazione depositata in giudizio non ha colmato tale lacuna. La tardiva notificazione del diniego incide soltanto sulla decorrenza del termine per impugnare, non sulla validità dell'atto, e il ritardo procedimentale non determina illegittimità. Ha respinto il quarto motivo perché non si era formato il silenzio-assenso e l'orientamento sulla rilevanza del ritardo dell'amministrazione riguarda l'autotutela su un condono già rilasciato, non il caso in cui nessun titolo in sanatoria sia mai stato adottato. Inoltre il ricorrente non ha dimostrato che gli abusi fossero condonabili secondo discipline successive. Ha respinto il quinto motivo perché il diniego di condono, atto vincolato, non è normalmente censurabile per contraddittorietà e non sussiste affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva; il Comune non aveva mai manifestato un orientamento favorevole all'accoglimento. Ha respinto il sesto motivo perché il ricorrente aveva comunque partecipato al procedimento tramite il tecnico incaricato, che aveva presentato memorie e solleciti; inoltre, trattandosi di procedimento a istanza di parte e di determinazione vincolata, non era necessaria la comunicazione di avvio. Le istanze istruttorie sono state rigettate per mancanza di un principio di prova. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con condanna alle spese di euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32 l. 47/1985
Per le opere abusive ricadenti in area vincolata, l'autorità competente deve verificare la compatibilità dell'intervento con il vincolo esistente al momento della decisione, anche se l'opera è stata realizzata prima dell'imposizione del vincolo.
art. 35 l. 47/1985
Il silenzio-assenso sul condono non si perfeziona per il solo decorso del termine quando mancano i presupposti sostanziali e gli atti di assenso necessari, incluso il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 39, comma 4, l. 724/1994
La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione
La mancata produzione della documentazione richiesta nei termini consente il diniego per improcedibilità della domanda; nel caso concreto non risultavano prodotti i nulla osta degli enti preposti alla tutela dei vincoli.
art. 17-bis l. 241/1990
La disposizione disciplina i rapporti procedimentali tra amministrazioni e non si applica ai procedimenti a iniziativa di parte, quale la domanda di condono edilizio.
art. 2 l. reg. Sicilia 7/2019
Il superamento del termine di conclusione del procedimento, avente natura ordinatoria nel caso esaminato, non determina l'illegittimità del provvedimento finale.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è sufficientemente motivato mediante l'indicazione della mancata produzione della documentazione necessaria e dei nulla osta richiesti.
art. 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative risultavano rispettate, poiché il ricorrente aveva presentato memorie e documenti tramite un tecnico incaricato; in ogni caso, la natura vincolata del diniego di condono limita la necessità di ulteriori apporti partecipativi.
art. 21-septies l. 241/1990
La tardiva notificazione del diniego non comporta nullità né invalidità dell'atto, incidendo soltanto sulla sua conoscenza e sulla decorrenza del termine per impugnare.
art. 63 c.p.a.
L'esercizio dei poteri istruttori officiosi presuppone che la parte fornisca almeno un principio di prova.
art. 64 c.p.a.
L'onere di allegazione e prova gravante sulla parte non è stato assolto quanto alla necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio relativo a opere ricadenti in area vincolata, il vincolo rilevante è quello esistente al momento della valutazione amministrativa, anche se l'opera è stata realizzata anteriormente alla sua imposizione; occorre quindi acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio in area vincolata non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma richiede la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali e degli atti di assenso necessari, incluso il parere favorevole dell'autorità competente.
- L'art. 17-bis l. 241/1990 disciplina i rapporti procedimentali tra amministrazioni e non si applica alle domande di condono edilizio presentate da privati.
- La tardiva conclusione del procedimento e la tardiva notificazione del diniego di condono non determinano, rispettivamente, l'illegittimità dell'atto finale o la sua invalidità: il ritardo procedimentale resta non viziante e la notificazione rileva principalmente ai fini della conoscenza e della decorrenza del termine d'impugnazione.
- La nota interlocutoria della Soprintendenza che subordina l'autorizzazione paesaggistica all'irrogazione e riscossione dell'indennità prevista dalla normativa non equivale al nulla osta necessario per il rilascio del condono.
- Non sussiste un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione edilizia abusiva quando l'amministrazione non abbia mai rilasciato un titolo in sanatoria né manifestato un orientamento favorevole alla definizione positiva della domanda.
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