Cassazione Penale, Sentenza n. 2009/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trento che aveva annullato la misura cautelare in carcere nei confronti di Giordano contestando i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e plurimi episodi di riciclaggio (tra cui la consegna di 265.000 euro ad un agente sotto copertura). Il PM deduceva: 1) violazione di legge per avere il Tribunale escluso la configurabilità del reato di riciclaggio ritenendo il denaro consegnato come provento dello stesso autore; 2) vizio di motivazione per non aver riconosciuto la gravità indiziaria rispetto all'associazione e all'autoriciclaggio, nonostante la descrizione di una struttura organizzata e di elementi concreti (modus operandi, token, ruolo dei livelli organizzativi, consegna del denaro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio, evidenziando vizi di diritto e di motivazione: il Tribunale ha applicato erroneamente la clausola di esclusione dell'art. 648-bis ritenendo la condotta mero post factum; la Corte ha ricordato che non sussiste rapporto di presupposizione tra associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e riciclaggio, quindi la clausola non opera a favore del partecipante; inoltre la motivazione sul profilo dell'autoriciclaggio era contraddittoria (dovendo ritenersi sufficiente la consapevolezza di contribuire ad operazioni idonee a ostacolare l'identificazione dell'origine illecita) e la negazione della gravità indiziaria per l'associazione era in contraddizione con la stessa ricostruzione fattuale dell'organizzazione. Pertanto ordina un nuovo esame della gravità degli indizi su tutti i capi.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
La Corte ha chiarito che la clausola di esclusione prevista da tale norma non esclude automaticamente la responsabilità per riciclaggio del partecipante a una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: non sussiste rapporto di "presupposizione" tra il reato associativo (nel caso di traffico di stupefacenti) e il reato di riciclaggio, quindi la norma non opera come causa generale di non punibilità per i partecipanti.
art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)
Per la configurazione dell'autoriciclaggio è sufficiente la consapevolezza di contribuire con trasferimenti o movimentazioni ad operazioni concretamente idonee a ostacolare l'identificazione dell'origine illecita; non è necessario conoscere tutte le specifiche modalità successive dell'operazione di ripulitura.
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La gravità indiziaria rispetto al reato associativo va valutata coerentemente con la ricostruzione fattuale: non è ammissibile una conclusione negativa contraddittoria rispetto alla descrizione di una struttura organizzata con ripartizione di ruoli e comportamenti idonei a sostenere l'imputazione.
art. 73 d.p.r. 309/1990
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti usata come possibile reato presupposto: la Corte segnala che l'attribuzione di un determinato provento all'attività del singolo indagato richiede elementi di collegamento temporali o fattuali concreti, non mere asserzioni.
art. 74 d.p.r. 309/1990
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza distingue questa fattispecie dall'associazione di tipo mafioso rilevando che, a differenza di quest'ultima, l'associazione per stupefacenti non produce di per sé proventi illeciti indipendenti dai reati-fine.
art. 9 Legge n. 146/2006
Norma richiamata in relazione all'attività d'indagine con agente sotto copertura autorizzata ai sensi di legge; le risultanze di tali attività possono contribuire alla valutazione della gravità indiziaria.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022 (procedurali)
Richiamate come norme procedurali per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; non incidono sul merito sostanziale ma sul rito adottato per la trattazione.
Massime di principio
- La clausola di esclusione dell'art. 648-bis non esonera automaticamente il partecipante a un'associazione per il traffico di stupefacenti dalla responsabilità per riciclaggio: occorre valutare separatamente l'esistenza del reato di riciclaggio e la provenienza delle somme.
- Per l'autoriciclaggio (art. 648-ter) è sufficiente la consapevolezza di contribuire a operazioni idonee a ostacolare l'identificazione dell'origine illecita; non è necessario che l'agente conosca tutte le modalità tecniche successive.
- La gravità indiziaria va motivata in modo coerente: descrizioni dettagliate dell'organizzazione, del modus operandi, di ruoli e di elementi oggettivi (token, incontri, somme rilevanti, collegamenti tra livelli) richiedono una motivazione che le valorizzi o le confuti esplicitamente; contraddizioni formali nella motivazione comportano l'annullamento e il rinvio.
- Quando si afferma che una somma è "provento" dell'attività del singolo indagato è necessario fornire elementi di collegamento temporali o fattuali tra la cessione di droga e la somma oggetto di riciclaggio; mere affermazioni difensive o assunti non sono decisivi.
- Le indagini con agenti sotto copertura e l'accertamento di un sistema strutturato di raccolta e trasferimento di denaro costituiscono elementi importanti per configurare sia l'associazione che il reato di riciclaggio/autoriciclaggio, ma richiedono una valutazione complessiva e motivata degli indizi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1928/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1929/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1930/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1934/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1935/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1936/2024 del 17/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →