Sentenza n. 227/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione prot. n. 1494 di data 14 luglio 2025 della Direzione regionale Musei Nazionali Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “Museo storico e il Parco del Castello di Miramare-Direzione regionale Musei nazionali FVG. Partenariato speciale pubblico-privato avente ad oggetto le attività di valorizzazione del Museo storico e Parco del Castello di Miramare a Trieste. Riscontro a istanza di accesso agli atti.”; e per l’effetto ordinarsi al Ministero l’ostensione della documentazione amministrativa indicata nell’istanza di accesso del 14 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alla procedura di partenariato speciale pubblico-privato per la valorizzazione del Museo storico e del Parco del Castello di Miramare, comprese le offerte dei concorrenti classificati al primo e al secondo posto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante alla procedura di partenariato speciale pubblico-privato ex art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e classificatasi con un punteggio insufficiente per una posizione selezionabile, ha chiesto l’ostensione di tutti gli atti della procedura, inclusi verbali, schede istruttorie e documentazione prodotta dai primi due classificati. Il diniego amministrativo è stato impugnato per violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e dell’insufficienza o illogicità della motivazione. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sulle opposizioni dei controinteressati, i quali avevano genericamente invocato segreto aziendale, know-how, metodologie, schemi organizzativi, soluzioni innovative e rischio di pregiudizio competitivo, senza individuare puntualmente le informazioni riservate né dimostrarne il valore economico e il concreto pregiudizio derivante dalla divulgazione. In via preliminare, il Ministero aveva eccepito la tardività del ricorso, sostenendo l’applicabilità del rito speciale previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che il partenariato speciale pubblico-privato ex art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 abbia natura di contratto gratuito e che non trovino diretta applicazione tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, compresa la disciplina processuale speciale sull’accesso prevista dall’art. 36. Il ricorso segue quindi il rito ordinario ex art. 116 c.p.a. ed è tempestivo. Nel merito, il diniego è stato ritenuto illegittimo per difetto assoluto di motivazione: l’Amministrazione si era limitata a richiamare le opposizioni dei controinteressati, senza svolgere una valutazione autonoma e comparativa tra l’interesse ostensivo e le esigenze di riservatezza. Il giudice ha inoltre rilevato che le opposizioni erano generiche e non indicavano specifiche informazioni coperte da segreto, il loro concreto valore economico, i caratteri di segretezza oggettiva o l’effettivo pregiudizio competitivo. La mera dichiarazione dell’operatore economico non vincola l’Amministrazione, che deve verificare autonomamente la natura confidenziale delle informazioni, motivare puntualmente l’eventuale sottrazione e, ove possibile, rendere conoscibile almeno il contenuto essenziale della documentazione. È stata riconosciuta la rilevanza difensiva dell’accesso, poiché la ricorrente aveva partecipato alla procedura, era stata esclusa dalle posizioni selezionabili e aveva già promosso giudizi sulla legittimità della procedura, prospettando la necessità di valutare motivi aggiunti o ulteriori azioni. Il TAR ha quindi annullato il diniego e ordinato al Ministero di esibire entro quindici giorni tutta la documentazione richiesta, comprese le offerte dei primi due classificati. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate tra le altre parti.
Norme richiamate
art. 134, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
Il partenariato speciale pubblico-privato è stato qualificato come contratto gratuito; per tale ragione non trovano diretta applicazione tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
art. 35 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale norma disciplinante l’accesso nella materia dei contratti pubblici; la sua applicazione deve essere coordinata con la natura della procedura e con il necessario bilanciamento tra accesso e riservatezza.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
Il rito speciale in materia di accesso nelle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici non è stato ritenuto direttamente applicabile al partenariato speciale pubblico-privato.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione specifica del diniego di accesso; il mero rinvio alle opposizioni dei controinteressati non soddisfa l’obbligo motivazionale.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso in materia di accesso è stato ritenuto soggetto al rito ordinario previsto da tale disposizione, con conseguente tempestività dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di accesso ai documenti di gara, l’Amministrazione non può recepire automaticamente l’opposizione del controinteressato, ma deve svolgere una verifica autonoma sulla reale natura riservata delle informazioni e una specifica comparazione tra l’interesse conoscitivo o difensivo e la tutela dei segreti tecnici e commerciali.
- La generica invocazione di know-how, segreto aziendale, metodologie o soluzioni innovative non è sufficiente a giustificare il diniego o l’oscuramento: il controinteressato deve individuare puntualmente le informazioni riservate, dimostrarne il valore economico, i caratteri di segretezza oggettiva e il concreto pregiudizio competitivo derivante dalla divulgazione.
- Il diniego di accesso deve contenere una motivazione autonoma, specifica e concreta sulle ragioni della prevalenza della riservatezza; il mero richiamo alle opposizioni dei controinteressati integra difetto assoluto di motivazione e omesso esercizio del potere di bilanciamento.
- L’interesse difensivo del concorrente non aggiudicatario o escluso dalle posizioni selezionabili è concreto e attuale quando la conoscenza degli atti della procedura è funzionale alla valutazione di motivi aggiunti o di ulteriori azioni giudiziarie; tale interesse può essere sacrificato solo sulla base di esigenze di riservatezza specificamente provate e prevalenti.
- Quando la procedura di partenariato speciale pubblico-privato ha natura di contratto gratuito, la disciplina processuale speciale sull’accesso prevista per le procedure soggette al Codice dei contratti pubblici non si applica direttamente; il ricorso segue il rito ordinario in materia di accesso ex art. 116 c.p.a.
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