Cassazione Penale, Sentenza n. 34845/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per rapina aggravata; dedotte plurime censure: (i) questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, c.p.p., nella parte in cui permetterebbe di utilizzare la testimonianza di chi, rendendo dichiarazioni, può essere esposto a sanzioni amministrative (art. 75 d.P.R. 309/90), violando il "diritto al silenzio"; (ii) violazione delle norme processuali a pena di inutilizzabilità (artt. 63 e 64 c.p.p.) per mancato avviso della facoltà di non rispondere quando sarebbero emersi elementi indizianti nei confronti del teste; (iii) vizio della motivazione perché la condanna sarebbe fondata su dichiarazioni inutilizzabili e mancata valutazione dell'utilizzabilità; (iv) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, per mancata indagine su eventuali contributi del ricorrente; (v) motivi nuovi: illegittimità costituzionale dell'art. 59 L. 689/1981 che impedirebbe la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive (art. 20‑bis c.p.) e nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla mancata sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi principali: il primo è manifestamente infondato perché la giurisprudenza costituzionale e convenzionale delimita il "diritto al silenzio" alle ipotesi in cui le sanzioni amministrative abbiano natura punitiva secondo i criteri Engel; le sanzioni dell'art. 75 d.P.R. 309/90 sono state ritenute di natura preventiva e non punitiva (Corte cost. n.148/2022), per cui le dichiarazioni sono utilizzabili. Il secondo motivo è infondato perché il divieto di utilizzazione previsto per dichiarazioni rese da persone che avrebbero dovuto essere sentite come indagate si applica solo se la qualità di indagato è già formale; il giudice non può di propria iniziativa attribuire tale qualità. Anche il terzo e il quarto motivo sono ritenuti manifestamente infondati o generici. Il motivo nuovo non è rilevante: le norme transitorie (art. 95 d.lgs. 150/2022) escludono la applicabilità diretta delle nuove sanzioni sostitutive nel giudizio di legittimità pendente. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 198 c.p.p.
La norma è stata oggetto di censura costituzionale ma la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce degli orientamenti che limitano il diritto al silenzio alle ipotesi di sanzioni amministrative di natura punitiva
art. 63 c.p.p.
Applicabile solo quando la persona sia già formalmente indagata; il divieto di utilizzazione non si estende automaticamente a persone che non abbiano assunto formalmente la qualità di imputato/indagato
art. 64, comma 3 bis c.p.p.
Non richiede avvisi estesi a soggetti nei confronti dei quali non siano emersi formalmente elementi indizianti tali da renderli indagati; l'avviso della facoltà di non rispondere è rilevante quando ricorra la qualità formale di indagato
art. 190 c.p.p.
Richiamato in relazione alle forme di assunzione delle dichiarazioni; la Corte ha valutato l'utilizzabilità delle dichiarazioni alla stregua della normativa e della giurisprudenza
art. 75 d.P.R. 309/1990
"le sanzioni previste dall'art. 75 d.P.R. 309/90 non hanno natura sostanzialmente punitiva secondo i criteri Engel"
Le sanzioni previste dall'art. 75 sono considerate preventive e non punitivi; pertanto il "diritto al silenzio" non si estende automaticamente ai casi in cui solo queste sanzioni possano essere applicate
art. 187‑quinquiesdecies d.lgs. 58/1998
Richiamato dalla difesa per analogia con precedenti di illegittimità costituzionale, ma la Corte ha distinto i casi in base alla natura punitiva delle sanzioni amministrative
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa quale presidio del diritto di difesa; la Corte ha bilanciato tale diritto con la distinzione tra sanzioni amministrative punitive e preventive
art. 6 CEDU
Richiamato nel quadro della tutela dei diritti processuali, ma la Corte si è attenuta alla giurisprudenza convenzionale sui criteri Engel per qualificare la natura delle sanzioni
art. 59 L. 689/1981
Denunciata come ostativa alla sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive: la questione è stata ritenuta non rilevante nel giudizio per i limiti posti dalle norme transitorie
art. 20‑bis c.p.
Normativa sulle sanzioni sostitutive la cui applicabilità è stata contestata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che le disposizioni transitorie ostino alla applicazione diretta nel giudizio di legittimità pendente
art. 4‑bis L. 354/1975
Richiamato nella questione nuova come riferimento ai reati che impedirebbero la sostituzione delle pene; la Corte non ha ritenuto la questione rilevante per la decisione
art. 95 d.lgs. 150/2022
"il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"
Disposizione transitoria che impedisce la immediata applicazione delle nuove sanzioni sostitutive nel giudizio di legittimità pendente; perciò i motivi nuovi non erano rilevanti
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente a versare euro 3.000
Giurisprudenza convenzionale (Corte EDU — Engel e altri, Manfredi, Korkut)
Criteri utilizzati per qualificare la natura punitiva o preventiva di una sanzione amministrativa, decisivi per l'estensione del "diritto al silenzio"
Sentenze Corte costituzionale (n. 84/2021, n. 148/2022)
Riferimenti decisionali della Corte costituzionale usati nella motivazione: n.84/2021 riguarda il diritto al silenzio in materia di sanzioni amministrative punitive; n.148/2022 ha ritenuto le sanzioni dell'art. 75 d.P.R. 309/90 non punitivi
Massime di principio
- La prova dichiarativa resa da una persona che non sia formalmente indagata è utilizzabile: il divieto di utilizzazione previsto dagli artt. 63 e segg. c.p.p. opera quando la qualità di indagato sia già formalmente assunta.
- Il cosiddetto "diritto al silenzio" rispetto a dichiarazioni che possono esporre a sanzioni amministrative si estende solo quando tali sanzioni abbiano natura punitiva secondo i criteri Engel della Corte EDU; sanzioni amministrative di natura preventiva non attivano automaticamente tale tutela.
- Le dichiarazioni rese da acquirenti di modiche quantità per uso personale sono generalmente utilizzabili, a meno che non emergano elementi che configurino l'uso non esclusivamente personale o una fattispecie diversa (es. cessione).
- Le censure costituzionali in sede di Cassazione devono dimostrare rilevanza e non essere manifestamente infondate; questioni connesse ad applicabilità immediata di nuove norme possono essere escluse se le disposizioni transitorie ne impediscono l'applicazione nel giudizio pendente.
- Il giudice di legittimità non sostituisce il sindacato di merito: quando la difesa chiama in causa la mancata valutazione di fatto (es. richiesta di sostituzione della pena), l'assenza di motivazione in sede di appello può giustificare la rimessione al giudice di merito, ma non necessariamente un annullamento per vizio costituzionale se sussistono limiti transitori normativi.
- Promuovere ricorsi manifestamente infondati o questioni non rilevanti può comportare la condanna alle spese e il pagamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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