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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30612/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato le condanne di primo grado. AIELLO censura: errata applicazione degli artt. 530 c.p.p. e 610 c.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza del reato di violenza privata (sostiene l'assenza del dolo e chiede valutazione delle condizioni dell'autovettura sequestrata); errata applicazione degli artt. 530 c.p.p., 43 e 628 c.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di rapina (contesta che la sottrazione di chiavi e telefono fosse finalizzata a impedire chiamata/ allontanamento); e infine censura sul riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., per presunta contraddittorietà rispetto alla valutazione dei precedenti. BURGIO censura: per il reato di lesioni e la sua responsabilità concorsuale (sostiene di essersi limitato ad assistere e aver tentato di interrompere l'azione) e, in secondo luogo, contesta la mancata qualificazione come concorso anomalo per la rapina, ritenendo la sottrazione imprevedibile conseguenza dell'evento violento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivazione principale: i motivi sono meramente reiterativi e aspecifici, riproducendo le doglianze già esaminate in appello senza offrire una critica argomentata idonea a dimostrare un vizio decisivo di diritto; la Corte non può rivalutare i fatti e le prove in sede di legittimità. Sui punti sostanziali: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del dolo nel reato di violenza privata (ai fini del 610 c.p. è sufficiente il dolo generico di costringere con violenza) e congrua la qualificazione della condotta come rapina (la sottrazione di telefono e chiavi perseguiva il vantaggio di impedire l'allontanamento e la chiamata delle forze dell'ordine). La recidiva contestata ad AIELLO è stata ritenuta motivata e coerente con le risultanze. Quanto a BURGIO, la Corte d'appello ha correttamente valutato il suo apporto concorsuale (posizionamento volto a impedire la fuga della vittima) e ha dichiarato inammissibile in cassazione il motivo che non era stato dedotto in sede di appello. Conseguenze pratiche: restano confermate le condanne di merito (AIELLO: 4 anni, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.000 euro di multa; BURGIO: 1 anno, 10 mesi di reclusione e 400 euro di multa). I ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento di cassazione e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Usato come riferimento per criticare motivazioni e rilevare vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi di ricorso aspecifici e consistenti in mera riproduzione delle doglianze d'appello, quindi non idonei ad inficiare la decisione

  • art. 610 cod. pen.

    Interpretato richiamando il principio che per la violenza privata è sufficiente il dolo generico (volontà e coscienza di costringere con violenza o minaccia); la Corte ha ritenuto che l'inseguimento e l'arresto coatto integrino tale elemento soggettivo

  • art. 628 cod. pen.

    Applicato alla fattispecie di rapina: la sottrazione di telefono e chiavi è stata considerata strumentale a conseguire un vantaggio (impedire la chiamata alle forze dell'ordine e l'allontanamento), sufficiente per integrare l'ingiusto profitto richiesto dalla norma

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità penale e alla valutazione del concorso di persone nella commissione del reato

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato per il riconoscimento della recidiva: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sull'aggravamento della pericolosità dell'AIELLO e la rilevanza dei precedenti, respingendo la critica di contraddittorietà

  • artt. 110, 116 cod. pen.

    Riguardano la responsabilità per fatto altrui e le forme di cooperazione; la Corte d'appello ha applicato tali principi per ritenere concorso colposo/volontario del BURGIO nella condotta delittuosa

  • artt. 582, 585 cod. pen.

    Riferiti alle lesioni personali; la Corte territoriale ha valutato le prove ritenendo che BURGIO abbia fornito un contributo significativo alla realizzazione delle lesioni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e per la comminazione dell'ammenda in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le censure di appello senza fornire una critica di diritto specifica e decisiva: il motivo deve essere disciplinato e mostrare perché incide sul percorso logico-giuridico del giudice del merito
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito dei fatti e delle prove: la Corte verifica la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione, non riformula la prova
  • Per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) è sufficiente il dolo generico di costringere con violenza o minaccia; il movente o scopo specifico non è necessario per la configurabilità del reato
  • La rapina (art. 628 c.p.) può avere come 'ingiusto profitto' anche un vantaggio non strettamente patrimoniale, come impedire alla vittima di chiamare le forze dell'ordine o di allontanarsi; ciò è idoneo a integrare l'elemento soggettivo
  • Il riconoscimento della recidiva va motivato sulla base della progressione criminosa e della pericolosità dell'agente; valutazioni diverse tra imputati sono ammissibili per l'autonomia dei rapporti processuali
  • La presenza fisica e il comportamento di un soggetto durante un'aggressione possono integrare concorso di reato quando la sua condotta rafforzi l'azione dell'autore principale (adesione e rassicurazione all'autore)
  • Non sono esaminabili in cassazione questioni giuridiche o di fatto non dedotte in sede di appello: va rispettata la regola del tantum devolutum, quantum appellatum
  • Un ricorso manifestamente inammissibile può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e, se ricorre colpa nella scelta delle doglianze, il pagamento di un'ammenda alla cassa delle ammende

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