Sentenza n. 3495/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento della graduatoria finale del concorso interno, per soli titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso interno, per soli titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato in posizione non utile nella graduatoria finale, contestava il mancato riconoscimento di 1,2 punti previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), n. 6, del bando per il titolo di "Responsabile posto, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra". Deduceva che l'incarico di Responsabile del Settore I - Ufficio Informatico e Statistiche della Zona VI della Polizia di Frontiera - Ufficio di Frontiera marittima di Napoli, documentato da un atto di nomina dirigenziale del 18 ottobre 2021, fosse riconducibile alla categoria di titoli valutabili e dovesse comportare l'attribuzione del relativo punteggio. Nel corso del giudizio il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di rinuncia non poteva determinare l'estinzione del giudizio perché, pur essendo stata notificata alle altre parti, non era stata notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84 c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale e il comportamento processuale del ricorrente consentivano di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate per giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda e dell'assenza di osservazioni della parte resistente.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, lettera a), n. 6, del bando di concorso
RESPONSABILE POSTO, SOTTOSEZIONE, NUCLEO, SETTORE, SEZIONE O SQUADRA
La disposizione del bando individuava il titolo cui era associato il punteggio di 1,2 punti, la cui mancata attribuzione era contestata dal ricorrente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche una rinuncia al ricorso non conforme alle formalità previste può costituire elemento univoco, unitamente al comportamento della parte, dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste dalla disposizione, tra cui la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, affinché possa condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata alle altre parti, ma non almeno dieci giorni prima dell'udienza, è irrituale e non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia.
- Anche una rinuncia irrituale può essere valorizzata dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere desunta dal comportamento processuale della parte ricorrente, anche in assenza del perfezionamento delle formalità proprie della rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →