Circolare numero 217 del 29-8-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce in senso più estensivo il campo di applicazione dell'art. 1 della legge n. 480/1988 sul Fondo Volo: vi rientrano anche le imprese di lavoro aereo, le scuole di pilotaggio e l'attività aerea privata, oltre alle aziende di navigazione aerea e di costruzioni aeronautiche. Per il personale di volo che, sulla base della precedente interpretazione, era stato assoggettato all'AGO IVS, è imposta la regolarizzazione presso il Fondo speciale con specifici adempimenti contributivi e documentali. Sono indicati termini, aliquote, modalità di calcolo di contributi e interessi, nonché istruzioni operative per annullare la posizione nell'AGO e trasferire le somme al Fondo.
Art. 1 legge n. 480/1988: obbligo di iscrizione al Fondo Volo e regolarizzazione delle posizioni assicurative
Art. 1 legge n. 480/1988: obbligo di iscrizione al Fondo Volo e regolarizzazione delle posizioni assicurative
La circolare interviene sul perimetro applicativo della normativa del Fondo Volo, chiarendo che l'interpretazione dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, deve essere letta in senso più ampio rispetto a quanto indicato in precedenza. Conseguentemente, vengono dettate istruzioni per la regolarizzazione delle posizioni assicurative del personale di volo che era stato inquadrato nell'assicurazione generale obbligatoria IVS.
Campo di applicazione della norma
Dopo un approfondimento ministeriale, del Comitato di vigilanza e dell'Avvocatura centrale, si ritiene che nel concetto di "aziende di navigazione aerea" rientrino non solo le aziende di costruzioni aeronautiche, ma anche:
- le imprese che esercitano trasporto di persone e/o cose con servizi di linea o non di linea;
- le imprese che svolgono lavoro aereo a fini industriali, commerciali o altri scopi;
- le scuole di pilotaggio;
- le imprese che impiegano personale di volo per finalità strettamente privatistiche.
In sostanza, la disposizione viene riferita a tutte le aziende di navigazione aerea nella loro accezione più ampia.
Soggetti assicurati e limiti per le nuove iscrizioni
La norma, pur ampliando il perimetro soggettivo dei datori di lavoro, mantiene per gli assicurati condizioni e limiti specifici per le nuove iscrizioni successive al 26 novembre 1988. Tra gli elementi di maggiore rilievo vengono richiamati:
- il requisito anagrafico dei 60 anni;
- la prevalenza del servizio a bordo dell'aeromobile.
Il concetto di prevalenza va verificato confrontando il servizio prestato a bordo con le altre attività svolte a terra; nel computo del servizio di bordo rientrano anche le attività preliminari, intermedie o successive alla navigazione, purché strettamente e direttamente funzionali alla stessa.
Regolarizzazione del personale già assoggettato all'AGO IVS
Per effetto della nuova interpretazione, il personale di volo che era stato assoggettato alle norme comuni dell'assicurazione generale obbligatoria IVS deve essere regolarizzato presso il Fondo speciale. Le aziende interessate devono quindi rimediare alla precedente collocazione assicurativa, secondo le istruzioni operative contenute nella lettera-circolare allegata.
Le S.A.P., ricevuta la documentazione dalle aziende, devono:
- annullare la posizione assicurativa costituita nell'AGO IVS;
- trasferire al Fondo speciale le somme effettivamente riscosse a tale titolo;
- rilasciare apposita dichiarazione di credito, ove necessario;
- effettuare il trasferimento mediante apposito mod. SC 10;
- comunicare la ripartizione mensile dei contributi e le date di liquidità.
Adempimenti richiesti alle aziende per la regolarizzazione
La lettera-circolare del 10 agosto 1991 specifica gli adempimenti che i datori di lavoro devono porre in essere per il personale che, per la precedente interpretazione, era stato escluso dal Fondo speciale perché dipendente da imprese di lavoro aereo, scuole di pilotaggio o attività aerea privata. In particolare, essi devono:
- presentare la domanda di regolarizzazione secondo il fac-simile allegato;
- compilare per ciascun dipendente il mod. VL/1 in tutte le sue parti;
- trasmettere per ogni trimestre solare ricompreso nel periodo da regolarizzare il mod. LT/bis;
- trasmettere per ciascun anno solare interessato i modd. VOL/9 relativi agli anni 1988, 1989 e 1990;
- versare la somma dovuta tramite i bollettini di conto corrente postale in uso per il Fondo.
Termine per il versamento e regime sanzionatorio
I contributi dovuti per la regolarizzazione devono essere maggiorati solo degli interessi legali, in considerazione del fatto che il ritardo dipende da circostanze oggettive non imputabili ai datori di lavoro. Questa agevolazione opera a condizione che il versamento sia effettuato entro il 20 ottobre 1991; per i ritardi successivi a tale data trovano applicazione le sanzioni pecuniarie.
Aliquote contributive e calcolo degli interessi
La circolare riporta le aliquote contributive da applicare nei diversi periodi:
- 26,66% dal 27 al 30 novembre 1988 (17,717 + 8,943);
- 34,50% dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988 (22,421 + 12,079);
- 34,64% dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1991 (22,532 + 12,108);
- 34,89% dal 1° maggio 1991 in poi (22,532 + 12,358).
Gli interessi vanno calcolati sui contributi relativi ai periodi cui si riferiscono le retribuzioni imponibili al tasso annuo:
- del 5% fino al 15 dicembre 1990;
- del 10% successivamente.
Come decorrenza iniziale si assume il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare di competenza, mentre il termine coincide con la data dell'effettivo pagamento dei contributi.
Gestione della contribuzione già versata all'AGO e crediti aziendali
Per l'annullamento della contribuzione versata in passato nell'AGO, limitatamente alla quota IVS del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le aziende devono contattare la sede periferica INPS competente, che fornirà le istruzioni operative. Se dalla verifica emerge un credito a favore dell'azienda, tale importo può essere detratto da quanto dovuto al Fondo speciale, purché venga acquisita la dichiarazione di credito rilasciata dalla sede INPS e allegata alla domanda di regolarizzazione.
Mod. VL/1, obblighi di denuncia e controlli ispettivi
Il mod. VL/1, di nuova istituzione, sostituisce i precedenti modd. INF. 1 e INF. 2 e deve essere utilizzato non solo per la regolarizzazione contributiva, ma anche per le assunzioni e cessazioni del personale ai sensi dell'art. 20 della legge 13 luglio 1965, n. 859. La denuncia deve pervenire entro tre mesi dagli eventi per evitare le sanzioni previste dall'art. 51 della stessa legge.
La circolare raccomanda inoltre alle aziende di:
- rispettare i termini e le modalità di versamento dei contributi trimestrali al Fondo speciale;
- compilare correttamente le denunce nominative annuali mod. VOL/9;
- indicare nelle denunce le retribuzioni effettivamente soggette a contributo e rilevanti, nei limiti di legge, ai fini pensionistici.
Infine, le S.A.P. sono invitate a programmare specifici accertamenti ispettivi sulla corretta applicazione della normativa, anche in raccordo con le Direzioni aeroportuali di zona, e a riferire gli esiti al Servizio P.M.T. per le determinazioni di competenza.
Punti principali
Estensione del campo di applicazione dell'art. 1 legge n. 480/1988
La nuova interpretazione considera comprese nel concetto di "azienda di navigazione aerea" anche le imprese di lavoro aereo, le scuole di pilotaggio e le attività aerea privata, oltre alle aziende di costruzioni aeronautiche e a quelle che svolgono trasporto di persone e/o cose con servizi di linea o non di linea.
Soggetti assicurati e requisiti di iscrizione al Fondo
Per il personale di volo iscritto per la prima volta dopo il 26 novembre 1988 restano ferme le condizioni e i limiti previsti dalla legge, in particolare il requisito dell'età di 60 anni e la prevalenza del servizio svolto a bordo dell'aeromobile rispetto alle prestazioni rese a terra.
Regolarizzazione delle posizioni assicurative
Le aziende devono regolarizzare al Fondo speciale il personale che, secondo la precedente impostazione, era stato iscritto all'AGO IVS. La regolarizzazione comporta la presentazione delle denunce richieste, il versamento dei contributi dovuti e, ove necessario, il trasferimento delle somme già riscosse e la contestuale cancellazione della posizione AGO.
Termini, contributi e interessi
Per i versamenti relativi ai periodi da regolarizzare, i contributi sono gravati solo da interessi legali e non da sanzioni, purché il pagamento avvenga entro il 20 ottobre 1991; dopo tale data si applicano le sanzioni per i ritardi successivi. La lettera indica inoltre le aliquote contributive applicabili nei diversi periodi dal 27 novembre 1988 in avanti e i tassi di interesse del 5% fino al 15 dicembre 1990 e del 10% successivamente.
Adempimenti documentali e gestione dei crediti
Le aziende devono presentare domanda di regolarizzazione, compilare per ciascun dipendente il mod. VL/1, trasmettere le denunce trimestrali mod. LT/bis e le denunce annuali mod. VOL/9 per gli anni interessati. Per la quota IVS già versata all'AGO, devono contattare la sede INPS competente per l'annullamento e, se esiste un credito accertato, richiedere la relativa dichiarazione da allegare alla domanda.
Aggiornamento del mod. VL/1 e controlli ispettivi
Il mod. VL/1 sostituisce i precedenti modelli INF. 1 e INF. 2 e deve essere usato anche per assunzioni e cessazioni del personale, nel rispetto dell'art. 20 della legge n. 859/1965. La circolare sollecita inoltre le S.A.P. a programmare accertamenti ispettivi sulla corretta applicazione della normativa, con eventuali contatti con le Direzioni aeroportuali di zona e comunicazione degli esiti al Servizio P.M.T.
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