Circolare numero 215 del 14-8-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le agevolazioni contributive per i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ai sensi dell’art. 20 della legge n. 223/1991, in attesa dei provvedimenti ministeriali necessari per la disciplina della mobilità. Vengono chiariti i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al beneficio, gli adempimenti documentali richiesti ai datori di lavoro e le modalità di esposizione dei dati nel modello DM10/2. Sono previste due agevolazioni alternative: riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro, oppure riduzione del 37,50% per un periodo più lungo, con specifiche modalità di compilazione e codifica.
Disposizioni contributive sui contratti di reinserimento ex art. 20 L. 223/1991
Disposizioni contributive per i contratti di reinserimento ex art. 20 L. 223/1991
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative in materia contributiva con riferimento alla legge n. 223/1991, limitatamente agli istituti di immediata applicazione. In particolare disciplina le agevolazioni previste per i contratti di reinserimento, i relativi requisiti, gli adempimenti documentali e le modalità di esposizione nel modello DM10/2.
Ambito della circolare e raccordo con la legge n. 223/1991
La legge n. 223 del 23 luglio 1991 ha innovato profondamente la disciplina della Cassa integrazione, della mobilità, dei trattamenti di disoccupazione e dell’avviamento al lavoro. La circolare richiama che per alcune agevolazioni collegate all’assunzione di lavoratori in mobilità saranno impartite istruzioni successive, dopo l’emanazione dei decreti ministeriali previsti dalla legge e la costituzione della lista di mobilità. Per gli istituti subito applicabili vengono però già fornite le istruzioni sui contratti di reinserimento.
Agevolazioni contributive previste per i contratti di reinserimento
L’art. 20 della legge n. 223/1991 prevede per i lavoratori assunti mediante chiamata nominativa dalle liste di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 una riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro. La misura ordinaria è la riduzione del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore, mentre la contribuzione a carico del lavoratore resta dovuta nelle misure ordinarie.
La riduzione è parametrata alla durata della disoccupazione effettiva precedente il contratto di reinserimento:
- 12 mesi nei casi di disoccupazione effettiva inferiore a 2 anni;
- 24 mesi nei casi di disoccupazione effettiva superiore a 2 anni ma inferiore a 3 anni;
- 36 mesi nei casi di disoccupazione effettiva superiore a 3 anni.
In alternativa, il datore di lavoro può optare per una riduzione del 37,50% dei contributi a proprio carico, per un periodo pari al doppio della durata della disoccupazione effettiva, comunque non oltre 72 mesi.
Requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso all’agevolazione
Per beneficiare delle agevolazioni è necessario che il contratto di reinserimento:
- sia stipulato per iscritto;
- sia trasmesso in copia entro 30 giorni all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e alla sede INPS territorialmente competente.
Inoltre, il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, non deve:
- avere sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 675/1977;
- aver effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti.
Fa eccezione il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni.
I lavoratori assunti con contratto di reinserimento devono essere percettori, da almeno 12 mesi, del trattamento speciale di disoccupazione oppure del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Precisazioni sulla lista di cui all’art. 8, comma 9, L. 407/1990
La circolare evidenzia che i requisiti previsti per il contratto di reinserimento possono differire da quelli richiesti per l’iscrizione nella lista di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, secondo quanto precisato dal DM 22 marzo 1991 e dalla precedente circolare n. 125 del 16 maggio 1991.
Poiché la lista non è ancora stata completata mediante gli adempimenti ministeriali, nella fase transitoria potranno essere assunti con contratto di reinserimento solo i lavoratori che si trovino in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro da almeno 24 mesi e che siano assistiti dagli specifici trattamenti.
La circolare esclude espressamente la possibilità di cumulare periodi di disoccupazione e di sospensione dal lavoro per raggiungere il requisito minimo temporale di 12 e/o 24 mesi.
Effetti sul computo dei limiti numerici aziendali
I lavoratori assunti con contratto di reinserimento non devono essere computati nei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Adempimenti procedurali e documentazione richiesta
Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto quale agevolazione intende utilizzare:
- riduzione del 75%;
- riduzione del 37,50%.
Deve inoltre indicare i periodi di paga interessati. In attesa degli adempimenti ministeriali richiamati in premessa, alla dichiarazione deve essere allegata:
- copia del nulla osta all’avviamento al lavoro rilasciato dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego, oppure
- altra documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell’art. 20.
Le sedi INPS devono effettuare i riscontri con la documentazione relativa al pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione o della cassa integrazione straordinaria e conservare la documentazione per i controlli successivi.
Ai datori di lavoro che assumono con contratto di reinserimento viene attribuito il codice di autorizzazione "5N".
Modalità di compilazione del mod. DM10/2 per chi applica la riduzione del 75%
Per i datori di lavoro che fruiscono della riduzione del 75%, i contributi devono essere calcolati sull’intera aliquota contributiva, comprensiva sia della quota datoriale sia di quella a carico del lavoratore prevista per il settore, senza applicare riduzioni in sede di calcolo iniziale.
I dati vanno esposti nel mod. DM10/2 con il nuovo codice tipo contribuzione "84", avente il significato di lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 L. 223/1991 ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro.
Nella compilazione occorre indicare:
- nella casella COD, il codice 184 preceduto dalla dicitura "OP. L. 223/91" per gli operai;
- nella casella COD, il codice 284 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91" per gli impiegati;
- il numero dei lavoratori assunti con contratto di reinserimento;
- l’ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte;
- il numero delle giornate retribuite;
- l’importo dei contributi determinato sull’intera aliquota contributiva.
Nel quadro D del DM10/2 va poi esposto l’importo corrispondente alla riduzione del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore, con il codice di nuova istituzione "L177" e la dicitura "Rid. 75% art. 20, c.2 L. 223/91".
Modalità di compilazione del mod. DM10/2 per chi opta per la riduzione del 37,50%
Per i datori che scelgono l’agevolazione del 37,50%, valgono criteri analoghi di esposizione: i contributi devono essere calcolati sull’intera aliquota contributiva e poi indicati nel DM10/2 con il nuovo codice tipo contribuzione "85", riferito ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 L. 223/1991 ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro.
In questo caso, nella casella COD vanno indicati:
- il codice 185 preceduto da "OP. L. 223/91" per gli operai;
- il codice 285 preceduto da "IMP. L. 223/91" per gli impiegati.
Devono essere riportati anche:
- numero dei dipendenti;
- retribuzioni complessive;
- giornate retribuite;
- somme a debito del datore di lavoro.
Nel quadro D va indicata la riduzione del 37,50% con il codice "L178" e la dicitura "Rid. 37,50% art. 20, c. 3 L. 223/91".
Separazione tra contribuzione previdenziale e assistenziale
Qualora, per specifici eventi, nei quadri B e C del DM10/2 la contribuzione previdenziale debba essere esposta separatamente da quella assistenziale, per i lavoratori assunti con contratto di reinserimento la contribuzione assistenziale deve essere esposta insieme a quella degli altri dipendenti per i quali opera la medesima modalità di separazione. La contribuzione previdenziale, invece, va esposta con i codici 184, 284, 185 e 285, secondo il regime di agevolazione applicabile.
Punti principali
Agevolazioni contributive previste dall’art. 20 L. 223/1991
Per i lavoratori assunti mediante chiamata nominativa dalle liste di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, la circolare richiamata dall’art. 20 della legge n. 223/1991 prevede una riduzione del 75% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore. In alternativa, il datore di lavoro può optare per una riduzione del 37,50% dei contributi a proprio carico per un periodo pari al doppio della durata della disoccupazione effettiva, fino a un massimo di 72 mesi.
Durata delle agevolazioni in base alla disoccupazione
La riduzione del 75% spetta per i primi 12 mesi se la disoccupazione effettiva è inferiore a 2 anni; per i primi 24 mesi se la disoccupazione effettiva è superiore a 2 anni ma inferiore a 3 anni; per i primi 36 mesi se la disoccupazione effettiva è superiore a 3 anni. L’opzione per il beneficio del 37,50% consente invece di fruire dell’agevolazione per un periodo più lungo, rapportato al doppio del periodo di disoccupazione, entro il limite massimo di 72 mesi.
Requisiti per accedere al beneficio
Il contratto di reinserimento deve essere stipulato per iscritto e inviato in copia, entro 30 giorni, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e alla sede INPS competente. Il datore di lavoro non deve avere sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 2 della legge n. 675/1977, né aver effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo il caso di assunzione finalizzata ad acquisire professionalità sostanzialmente diverse. I lavoratori devono fruire da almeno 12 mesi del trattamento speciale di disoccupazione oppure del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Chiarimenti sulla platea dei lavoratori interessati
La circolare precisa che i requisiti richiesti per il contratto di reinserimento non coincidono pienamente con quelli previsti per l’iscrizione nella lista di cui all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. In via transitoria, finché il Ministero del Lavoro non completerà gli adempimenti relativi alla lista, potranno essere assunti con contratto di reinserimento solo i soggetti il cui stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro, assistito dagli specifici trattamenti, duri da almeno 24 mesi. È inoltre escluso il cumulo tra periodi di disoccupazione e di sospensione ai fini del raggiungimento del requisito minimo temporale.
Effetti sul computo dei limiti numerici
I lavoratori assunti con contratto di reinserimento non si computano nei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Adempimenti documentali e controlli
Il datore di lavoro deve dichiarare per iscritto l’agevolazione scelta, indicando se intende applicare la riduzione del 75% oppure del 37,50% e specificando i periodi di paga interessati. In attesa degli adempimenti ministeriali, alla dichiarazione va allegata copia del nulla osta all’avviamento al lavoro rilasciato dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego, oppure idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti del lavoratore. Le sedi INPS devono effettuare i riscontri con la documentazione relativa ai pagamenti dei trattamenti speciali di disoccupazione o di cassa integrazione straordinaria e conservare la documentazione per i controlli. Ai datori di lavoro è assegnato il codice di autorizzazione "5N".
Compilazione del mod. DM10/2 per la riduzione del 75%
Per i datori che applicano la riduzione del 75%, i contributi vanno determinati sull’intera aliquota contributiva, senza riduzione, e poi esposti nel DM10/2 con il nuovo codice tipo contribuzione "84". In particolare, nella casella COD vanno indicati i codici 184 per gli operai e 284 per gli impiegati, preceduti dalla dicitura "OP. L. 223/91" o "IMP. L. 223/91". Devono essere riportati anche numero dei dipendenti, retribuzioni complessive, giornate retribuite e somme a debito del datore di lavoro. Nel quadro D va esposta la riduzione del 75% con il codice "L177" e la dicitura "Rid. 75% art. 20, c.2 L. 223/91".
Compilazione del mod. DM10/2 per la riduzione del 37,50%
Per i datori che optano per la riduzione del 37,50%, i contributi vanno anch’essi calcolati sull’intera aliquota contributiva e poi esposti nel DM10/2 con il nuovo codice tipo contribuzione "85". I codici da indicare sono 185 per gli operai e 285 per gli impiegati, con le diciture "OP. L. 223/91" e "IMP. L. 223/91". Occorre esporre numero dipendenti, retribuzioni, giornate e somme a debito. Nel quadro D va indicata la riduzione del 37,50% con il codice "L178" e la dicitura "Rid. 37,50% art. 20, c. 3 L. 223/91".
Separazione tra contribuzione previdenziale e assistenziale
Qualora, per particolari eventi, la contribuzione previdenziale debba essere esposta separatamente da quella assistenziale nei quadri B e C del DM10/2, per i lavoratori con contratto di reinserimento la contribuzione assistenziale va esposta insieme a quella degli altri dipendenti per i quali è già prevista tale separazione, mentre la contribuzione previdenziale resta esposta con i codici 184, 284, 185 e 285 secondo il regime applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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