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Sentenza

Sentenza del 22/04/2024 n. 128 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che i canoni pagati dai soci per la concessione in uso dei posti barca e le quote associative dovessero essere considerati proventi di natura commerciale (assoggettabili a IRES/IRAP e IVA) e non rientrare nel regime agevolato degli enti sportivi di cui alla legge 398/91 e art. 148 co. 3 DPR 917/86. L'Ufficio ha rilevato che l'Associazione disponeva di 230 posti barca concessi dietro canone e ha sostenuto che la locazione di tali spazi è assimilabile alla locazione di parcheggi (operazione imponibile ai fini IVA). L'Associazione ha contestato in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, l'annullamento delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la XXX ASD sia un'associazione sportiva dilettantistica che gode dei requisiti per il regime fiscale agevolato ex legge n. 398/91 e che le attività contestate (concessione degli ormeggi, uso della struttura, quote associative, rimessaggio invernale) siano riconducibili all'attività istituzionale di promozione della pratica sportiva della vela, quindi non commerciali. La Corte ha escluso l'assimilazione automatica dei rimessaggi e degli ormeggi alla locazione di parcheggi imponibile IVA (richiamando orientamenti della Corte di Giustizia UE) e ha ritenuto applicabile l'art. 148 co. 3 DPR 917/86 in relazione alle quote associative. Pertanto la qualificazione fiscale di non commercialità è confermata. Le spese del giudizio d'appello sono a carico dell'Ufficio (liquidate in complessivi €5.000,00 oltre accessori). Va comunque segnalato che la sentenza di primo grado aveva già confermato, per la parte non accolta del ricorso, l'avviso relativo all'omessa effettuazione delle ritenute su compensi a soggetti non residenti (art.25 DPR 600/73) e tale conferma resta efficace per effetto del rigetto dell'appello.

Norme richiamate

  • Legge 398/1991

    Riconosciuto il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime alla XXX ASD per le attività connesse alla pratica sportiva.

  • DPR 917/1986 art. 148 co. 3

    Applicato per escludere la concorrenza delle quote associative e di talune operazioni al reddito d'impresa dell'ente sportivo quando riconducibili ai fini istituzionali di promozione dello sport.

  • DPR 600/1973 art. 25

    Norma sulle ritenute sui compensi a non residenti: la prima istanza aveva confermato la contestazione relativa all'omessa effettuazione delle ritenute; tale parte è rimasta confermata dal rigetto dell'appello.

  • Giurisprudenza CJEU C-18/2012 e C-495/2012

    Richiamate per affermare che la pratica sportiva anche a livello agonistico non esclude, di per sé, la natura non commerciale dell'ente che promuove lo sport; è rilevante il collegamento funzionale tra attività e finalità istituzionali.

  • Giurisprudenza CJEU C-428/2002

    La Corte ha escluso l'analogia automatica tra rimessaggio/ormeggio e locazione di parcheggi imponibili IVA quando le attività non sono svolte in regime imprenditoriale commerciale; il richiamo ha sostenuto la non imponibilità nel caso di specie.

Massime di principio

  • Un'associazione sportiva dilettantistica mantiene la natura non commerciale e può accedere al regime agevolato anche se svolge attività agonistica riconosciuta, purché le entrate siano funzionalmente connesse alle finalità istituzionali di promozione dello sport.
  • Le quote associative riconducibili alla partecipazione e alla pratica sportiva possono non concorrere a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 148 co. 3 DPR 917/86 quando sono effettivamente collegate all'attività sportiva dell'ente.
  • La presenza di un numero elevato di posti/servizi (es. 230 posti barca) non determina automaticamente la qualificazione commerciale: occorre valutare la natura dell'attività (profit vs. istituzionale), la destinazione d'uso e se l'ente opera come imprenditore commerciale.
  • Operazioni di rimessaggio/ormeggio non sono automaticamente assimilabili alle locazioni di parcheggi imponibili IVA: fondamentale verificare se l'attività è svolta in via imprenditoriale e la reale connessione con l'attività sportiva istituzionale.
  • La qualificazione fiscale favorevole non esclude l'obbligo di conformarsi ad altri obblighi fiscali (es. ritenute su compensi a non residenti): tali profili vanno esaminati separatamente e documentati.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è importante documentare la connessione tra entrate e finalità sportive (statuti, programmi sportivi, partecipazione a competizioni, utilizzo collettivo delle strutture, modalità di fruizione dei servizi) e dimostrare l'assenza di organizzazione commerciale dell'attività contestata.
  • Nel dubbio sulla soglia tra attività istituzionale e commerciale, la giurisprudenza comunitaria e nazionale privilegia un'analisi fattuale e funzionale piuttosto che un giudizio meramente quantitativo.

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