Cassazione Penale, Sentenza n. 28248/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati, rispettivamente indicati come amministratore di diritto e amministratore di fatto di una società poi fallita, già condannati in appello per bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente a due distrazioni di denaro. Dopo che la Sezione Quinta della Cassazione aveva rigettato i loro ricorsi ordinari, i medesimi hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo un errore percettivo della sentenza di legittimità. In particolare, hanno sostenuto che la Corte non avrebbe letto e valutato correttamente gli atti e la documentazione già richiamati nei ricorsi originari, omettendo di considerare: a) che le somme versate nella società prima del fallimento erano state definitivamente incamerate e destinate a capitalizzare la società in epoca anteriore al fallimento; b) che tali apporti finanziari provenivano da società riconducibili a familiari o soci degli imputati; c) che il tema della c.d. bancarotta riparata era stato già dedotto in appello e non solo in cassazione. Secondo i ricorrenti, tali errori di fatto avrebbero inciso in modo decisivo sulla possibilità di riconoscere la bancarotta riparata, poiché le somme versate avrebbero reintegrato stabilmente il patrimonio sociale e neutralizzato il pregiudizio per i creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi straordinari. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come errori di fatto, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione di merito della precedente decisione di legittimità. Ha chiarito che la sentenza oggetto di ricorso straordinario non era incorsa in un errore percettivo, ma aveva consapevolmente applicato il principio secondo cui la bancarotta riparata richiede una corrispondenza esatta tra i versamenti effettuati prima del fallimento e le distrazioni contestate, corrispondenza che nella specie non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
rimedio straordinario esperibile solo per errore di fatto percettivo della Corte di cassazione, non per ottenere una rivalutazione giuridica o di merito della decisione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
norma richiamata per la sintesi dei motivi nel ricorso straordinario.
art. 616 c.p.p.
in caso di rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 625-bis c.p.p.
l'errore di fatto rilevante è quello percettivo, causato da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; resta escluso l'errore di giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in una svista percettiva o in un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; non può essere utilizzato per contestare l'apprezzamento giuridico o la valutazione delle risultanze processuali.
- Non integra errore di fatto la doglianza che, pur formalmente prospettata come travisamento, richieda in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione della motivazione della sentenza di legittimità.
- La bancarotta riparata è configurabile solo se i versamenti effettuati prima del fallimento reintegrano integralmente il patrimonio pregiudicato e corrispondono esattamente agli atti distrattivi contestati, con beneficio per l'intera massa dei creditori.
- La deduzione della bancarotta riparata in sede di legittimità non può poggiare su un nuovo accertamento di fatto mai devoluto prima, perché la corrispondenza tra somme reintegrate e somme distratte deve emergere dagli atti già scrutinati nel giudizio precedente.
- Quando il giudice di legittimità esclude la bancarotta riparata perché i versamenti provengono da soggetti diversi dagli imputati o sono riferiti a finalità solo genericamente indicate, la valutazione appartiene al merito e non è sindacabile con ricorso straordinario per errore di fatto.
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