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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2240

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2240 della Commissione del 15 dicembre 2021 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone del Regno Unito da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinati animali e prodotti avicoli. La modifica è motivata dalla comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame e dall’adozione, da parte delle autorità britanniche, di zone di controllo di 10 km e di misure di abbattimento. Di conseguenza, l’UE esclude dall’autorizzazione all’importazione le partite provenienti dalle zone restrittive individuate nei nuovi codici GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 e GB-2.39.

Modifica gli elenchi delle zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’UE per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in seguito a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite provenienti dal Regno Unito e, in particolare, alle zone soggette a restrizioni individuate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sull’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna. Le nuove restrizioni riguardano le zone GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 e GB-2.39, istituite in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 26 e il 28 novembre 2021.

Modifica degli elenchi UE per il Regno Unito in materia avicola

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2240 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare, con urgenza, gli elenchi delle zone del Regno Unito da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specifiche partite di origine animale. La misura è adottata a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito e delle conseguenti zone di controllo di 10 km istituite dalle autorità veterinarie.

Contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, che condiziona l’ingresso nell’Unione delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione del paese terzo, territorio, zona o compartimento negli elenchi UE. Viene altresì richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le condizioni sanitarie per tali ingressi, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi applicativi.

Presupposti fattuali della modifica

I considerando descrivono più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati mediante RT-PCR il 26 novembre 2021 in prossimità di Poulton le Fylde (Wyre, Inghilterra), Gaerwen (Isola di Anglesey, Galles), Clitheroe (Ribble Valley, Lancashire) e Thirsk (Hambleton, North Yorkshire), nonché un ulteriore focolaio confermato il 28 novembre 2021 in un nuovo stabilimento vicino a Thirsk. Le autorità del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base della valutazione delle informazioni ricevute, la Commissione ritiene che le partite provenienti da tali zone restrittive non debbano più essere autorizzate all’ingresso nell’Unione.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale

L’allegato V del regolamento 2021/404 è aggiornato con l’inserimento, nella voce relativa al Regno Unito, delle zone GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 e GB-2.39 dopo la zona GB-2.34. Tali zone riguardano l’autorizzazione all’ingresso di:

  • pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti (BPP);
  • ratiti riproduttori e ratiti da reddito (BPR);
  • pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti (SP);
  • ratiti destinati alla macellazione (SR);
  • pulcini di un giorno diversi dai ratiti (DOC);
  • pulcini di un giorno di ratiti (DOR);
  • partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti (POU-LT20 e HE-LT20);
  • uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP);
  • uova da cova di ratiti (HER). Per GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37 e GB-2.38 la data di riferimento è 26.11.2021; per GB-2.39 è 28.11.2021.

Definizione geografica delle nuove zone

La parte 2 dell’allegato V precisa che le nuove zone sono aree circolari di raggio 10 km con centri individuati tramite coordinate WGS84. In particolare:

  • GB-2.35: prossimità di Poulton le Fylde, Wyre, Lancashire (N53.93, W2.95);
  • GB-2.36: prossimità di Gaerwen, Isola di Anglesey (N53.22, W4.30);
  • GB-2.37: prossimità di Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire (N53.88, W2.42);
  • GB-2.38: prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (N54.25, W1.40);
  • GB-2.39: prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (N54.22, W1.43).

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV è modificato in modo speculare per le carni fresche. Nella voce relativa al Regno Unito sono inserite le zone GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 e GB-2.39 per:

  • carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU);
  • carni fresche di ratiti (RAT);
  • carni fresche di selvaggina da penna (GBM). Anche in questo caso, le date di riferimento sono 26.11.2021 per le prime quattro zone e 28.11.2021 per GB-2.39.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata rispetto agli elenchi modificati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi delle zone autorizzate

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. L’effetto pratico è l’inserimento di nuove zone del Regno Unito negli elenchi pertinenti, con conseguente limitazione dell’ingresso nell’Unione dalle aree interessate dai focolai.

Nuove zone restrittive per pollame e materiale germinale

Nell’allegato V vengono inserite le zone GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 e GB-2.39 per varie categorie di pollame e materiale germinale: pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, ratiti riproduttori e da reddito, pollame destinato alla macellazione, ratiti destinati alla macellazione, pulcini di un giorno, uova da cova e partite di meno di 20 capi. Per tutte le categorie è indicata la data di riferimento del 26.11.2021 per GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37 e GB-2.38, e del 28.11.2021 per GB-2.39.

Descrizione geografica delle zone

Nell’allegato V, parte 2, le nuove zone sono definite come aree circolari di raggio 10 km con centro in coordinate WGS84 specifiche: GB-2.35 presso Poulton le Fylde, Wyre, Lancashire (N53.93, W2.95); GB-2.36 presso Gaerwen, Isola di Anglesey (N53.22, W4.30); GB-2.37 presso Clitheroe, Ribble Valley, Lancashire (N53.88, W2.42); GB-2.38 presso Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (N54.25, W1.40); GB-2.39 presso Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (N54.22, W1.43).

Nuove zone restrittive per carni fresche

Nell’allegato XIV vengono inserite le stesse zone GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37, GB-2.38 e GB-2.39 per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, le carni fresche di ratiti e le carni fresche di selvaggina da penna. Anche qui le date di riferimento sono 26.11.2021 per GB-2.35, GB-2.36, GB-2.37 e GB-2.38, e 28.11.2021 per GB-2.39.

Motivazione sanitaria e urgenza

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, sull’articolo 230, paragrafo 1, e sul regolamento delegato (UE) 2020/692. La Commissione rileva che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito e le misure di controllo adottate giustificano l’esclusione delle zone interessate dall’autorizzazione all’ingresso nell’Unione. Le modifiche sono adottate con urgenza per la situazione epidemiologica.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioniallevamenti avicolicontrolli veterinaricommercio di prodotti di origine animale

Testo integrale

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