Cassazione Penale, Ordinanza n. 41128/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello che negava le attenuanti generiche è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, nel confermare la decisione di merito, aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'unico motivo deduceva violazione di legge per asserita errata applicazione del combinato disposto degli artt. 62-bis e 133 c.p., sostenendo implicitamente che il diniego fosse ingiustificato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione di appello era logica e lineare, fondata sull'assenza di elementi positivi e sulla presenza di numerosi precedenti penali specifici a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La concessione delle attenuanti generiche è rimessa a una valutazione di merito; il loro diniego è legittimo se sorretto da motivazione non contraddittoria e ancorata agli elementi rilevanti di cui all'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
Il giudice di merito deve valorizzare gli elementi ritenuti preponderanti ai fini della concessione o esclusione delle attenuanti generiche; tra tali elementi possono essere considerati anche l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali.
Massime di principio
- In tema di attenuanti generiche, la valutazione del giudice di merito è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione, purché la motivazione sia non contraddittoria e dia conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti decisivi.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato anche dalla sola mancanza di elementi favorevoli a carico dell'imputato, senza necessità di individuare specifici elementi negativi ulteriori.
- I precedenti penali specifici dell'imputato possono da soli concorrere a fondare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Quando il ricorso si limita a contestare il bilanciamento operato dal giudice di merito sulle attenuanti generiche senza evidenziare illogicità o contraddizioni della motivazione, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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