Cassazione Civile, Ordinanza n. 05906/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IVA e IRAP nei confronti della società contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR Sicilia aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR. Nel corso del giudizio di legittimità, la società resistente ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla L. n. 197 del 2022, documentando la presentazione della domanda e il pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e, sulla base della documentazione depositata dalla contribuente, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate e che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La disposizione è richiamata per affermare che, in presenza della richiesta del contribuente e del deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento, il processo va sospeso nei termini previsti dalla legge.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La Corte applica la norma dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito del deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
"Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate"
La Corte afferma che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico di ciascuna parte che le ha anticipate.
contributo unificato
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non può essere estesa analogicamente o in via interpretativa.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della lite fiscale pendente e deposita la relativa domanda unitamente alla prova del pagamento degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto anche se è già fissata la data della decisione.
- La definizione agevolata della controversia comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale, restando ciascuna parte onerata delle spese anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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