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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33272/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso di accise relative all’anno 2021 opposto dall’amministrazione finanziaria a una società che aveva presentato istanza di rimborso. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva invece accolto l’impugnazione ritenendo che il diniego fosse nullo perché non preceduto dalla redazione e notificazione di un processo verbale di constatazione, che il giudice d’appello considerava necessario anche nei procedimenti di rimborso. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 504/1995, per avere la sentenza valorizzato vizi formali di un atto presupposto al diniego non impugnato; (2) violazione dell’art. 19, comma 4, TUA, per avere ritenuto applicabile l’obbligo di PVC anche ai casi di rimborso d’imposta; (3) violazione dell’art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere fondato la decisione su una memoria depositata tardivamente; (4) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia o motivazione apparente sulle eccezioni dell’Ufficio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo, escludendo che l’art. 19, comma 4, TUA imponga la preventiva redazione di un PVC quando l’Ufficio respinge una domanda di rimborso di accise. La Corte ha rilevato che il contraddittorio preventivo mediante PVC è previsto per gli accertamenti di maggiori imposte, non per i dinieghi di rimborso; in tali controversie il contribuente è attore in senso sostanziale e grava su di lui l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso. Inoltre, le ragioni dell’Ufficio possono essere sviluppate anche in giudizio, senza necessità di essere cristallizzate in sede amministrativa. Di conseguenza, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio della cassazione è che, in tema di diniego di rimborso di accise, non è richiesto un processo verbale di constatazione preventivo ai sensi dell’art. 19, comma 4, TUA.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La previsione del contraddittorio preventivo tramite processo verbale di constatazione riguarda gli accertamenti di maggiori imposte e non si estende al diniego di rimborso di accise.

  • art. 21 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Richiamato insieme all’art. 19 per censurare l’erronea valorizzazione di vizi formali di atti presupposti non impugnati.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro del motivo sul deposito tardivo della memoria, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per l’asserita omessa pronuncia sulle eccezioni dell’Ufficio; motivo assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per l’asserita motivazione apparente; motivo assorbito.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato come norma di sistema sulla cooperazione e sul contraddittorio, ma la Corte ne limita l’operatività al perimetro degli accertamenti di maggiori imposte.

  • art. 15 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    Indicato come atto conseguenziale all’accertamento di maggiori imposte nel sistema del TUA.

  • artt. 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamati per gli atti di contestazione o irrogazione sanzioni conseguenti all’accertamento.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per affermare che l’Ufficio può svolgere in giudizio difese e controdeduzioni anche ulteriori rispetto alle ragioni eventualmente espresse in sede amministrativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro di impugnazione per i primi tre motivi, fondati su violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro di impugnazione del quarto motivo, prospettando errori processuali e motivazionali.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte indirette, il contribuente che impugna il diniego assume la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
  • Il contraddittorio preventivo mediante processo verbale di constatazione, previsto dal testo unico sulle accise, opera per gli accertamenti di maggiori imposte e non si applica automaticamente ai provvedimenti di rigetto di un’istanza di rimborso.
  • Nel giudizio tributario sul diniego di rimborso, le difese dell’Ufficio non restano cristallizzate nella motivazione dell’atto amministrativo e possono essere sviluppate compiutamente in sede contenziosa.
  • Quando una questione di diritto è decisiva e assorbente, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti una volta accolta la censura centrale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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