Cassazione Penale, Ordinanza n. 11616/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale che lo ha condannato per la contravvenzione di detenzione di armi senza rinnovazione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. Nel ricorso contesta, in sintesi, la prova dell'elemento psicologico del reato e deduce che non sarebbe stata adeguatamente valutata la sua posizione soggettiva. Invoca inoltre l'applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena, lamentandone il mancato riconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la contravvenzione è punibile anche a titolo di colpa, sicché la censura sull'elemento psicologico era generica e non decisiva. Ha dichiarato non deducibili i motivi relativi all'art. 131-bis c.p. e alla sospensione condizionale, poiché tali benefici non erano stati richiesti dall'imputato in sede di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
integra la contravvenzione di detenzione di armi comuni da sparo senza rinnovazione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza; per le contravvenzioni la punibilità può derivare anche da colpa.
la richiesta di applicazione della causa di non punibilità non risulta dedotta in modo ammissibile se non è stata formulata nei gradi di merito, secondo la logica seguita dalla Corte per i benefici non richiesti.
il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere dedotto in cassazione se non richiesto nel giudizio di merito.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01
la mancata concessione ex officio della sospensione condizionale della pena non è deducibile con ricorso per cassazione se il beneficio non è stato richiesto in merito.
Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587 – 01
conferma il principio secondo cui la sospensione condizionale non richiesta nel giudizio di merito non può essere poi fatta valere in cassazione.
Massime di principio
- Nelle contravvenzioni, la responsabilità penale può essere affermata anche quando la condotta sia sorretta da colpa, sicché non è sufficiente contestare in modo apodittico l'assenza di dolo per escludere la punibilità.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare genericamente l'elemento soggettivo, senza confrontarsi con la struttura contravvenzionale del fatto, è manifestamente infondato.
- I benefici della sospensione condizionale della pena e, secondo l'impostazione seguita dalla Corte, le domande analoghe non possono essere dedotti in cassazione se non sono stati richiesti nel giudizio di merito.
- La mancata richiesta in primo grado di un beneficio impeditivo o premiale preclude la relativa doglianza in sede di legittimità.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o irrituale, la Corte può dichiararne l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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