Sentenza del 06/12/2021 n. 5555 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e Sanzioni - Sanzioni amministrative - Ius superveniens - Favor rei - Riduzione della sanzione - Giudizio pendente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto applicabile la normativa di favore (d.lgs. 158/2015) anche alle sanzioni irrogate prima della sua entrata in vigore quando il giudizio è pendente, obbligando il giudice del merito a verificare i presupposti per l'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla nuova disciplina; conseguentemente è stata disposta la riduzione della sanzione nella misura più favorevole al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
il ricorso verteva sull'esatta determinazione della misura delle sanzioni tributarie irrogate, chiedendo l'applicazione delle disposizioni di favore del d.lgs. 158/2015 (ius superveniens) che prevedono una riduzione della sanzione; si discuteva se tali disposizioni fossero applicabili anche a sanzioni irrogate anteriormente alla loro entrata in vigore, e in presenza di giudizio pendente.
Norme richiamate
d.lgs. 158/2015
è normativa ius superveniens di favore che, ove applicabile, comporta la riduzione della misura delle sanzioni; va applicata anche ai procedimenti pendenti relativi a sanzioni irrogate anteriormente all'entrata in vigore
d.lgs. 472/1997
disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie; il giudice valuta la misura della sanzione alla luce della disciplina sopravvenuta più favorevole
d.lgs. 471/1997
rilevante per il sistema sanzionatorio tributario e per i criteri di determinazione delle sanzioni, da interpretare in combinato disposto con le disposizioni successive favorevoli
Massime di principio
- Il principio del favor rei e il principio ius superveniens impongono al giudice di applicare la normativa sopravvenuta più favorevole al contribuente qualora il giudizio sia ancora pendente.
- La nuova disciplina delle sanzioni può essere applicata anche a violazioni e sanzioni irrogate anteriormente all'entrata in vigore, purché il procedimento giudiziale non sia definitivamente concluso (assenza di cosa giudicata).
- Il giudice del merito è tenuto a rivedere la misura della sanzione alla luce della normativa di favore e ad accertare i presupposti per l'applicazione della misura minima prevista dalla nuova norma.
- Se la decisione è già passata in giudicato (cosa giudicata), la possibilità di applicare la normativa sopravvenuta è limitata; occorre distinguere il caso di giudizio pendente da quello definito.
- In fase di valutazione il contribuente deve invocare espressamente la normativa sopravvenuta e il giudice deve motivare la scelta di applicare o meno la disciplina di favore, con riferimento ai presupposti legislativi.
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