Sentenza n. 3580/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sulla richiesta di formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, il Ministero ha comunicato che la competente Rappresentanza Diplomatica a Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. La parte ricorrente non ha contestato tale comunicazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta convocazione per la formalizzazione dell'istanza avesse soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. Le spese di lite sono state compensate, poiché la Rappresentanza Diplomatica a Islamabad ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento entro un termine ritenuto ragionevole. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta satisfattiva della pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'amministrazione abbia dato riscontro positivo alla richiesta del privato entro un termine ritenuto ragionevole.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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